Si segnala che il 16 settembre u.s. è entrato in vigore il nuovo
Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104),
che ha parzialmente modificato il Codice dei contratti pubblici,
nelle parti recentemente modificate dal D.Lgs. n. 53/2010,
concernenti il c.d. "rito processuale speciale" previsto per gli
appalti di lavori, servizi e forniture.
In particolare, vengono attratte nel nuovo Codice del processo
amministrativo (e, segnatamente, negli artt. 120 e ss.), le
disposizioni previste dall'art. 244 all'art. 246 del Codice dei
contratti, che vengono riprodotte salvo alcune parziali modifiche,
su cui si fa riserva di eventuale ulteriore commento.
Si vuole qui brevemente ricordare che le disposizioni "espunte" dal
Codice dei contratti pubblici, con espresso rinvio, nelle materie
ivi considerate, al Codice del processo amministrativo, sono le
seguenti:
- l'art. 244, relativo alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici;
- l'art. 245, relativo agli strumenti di tutela processuale (ora
contenuto nell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010);
- gli artt. 245-bis e 245-ter, che disciplinano rispettivamente
l'inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni e
l'inefficacia in tutti gli altri casi (ora disciplinati dagli artt.
121 e 122 del D.Lgs. n. 104/2010);
- l'art. 245-quater, in materia di sanzioni alternative (ora
contenuto nell'art. 123 del D.Lgs. n. 104/2010);
- l`'art. 245-quinquies, sulla tutela in forma specifica e per
equivalente, nonché l`art. 246, sulle norme processuali ulteriori
per le controversie relative ad infrastrutture ed insediamenti
produttivi (ora rispettivamente contenuti negli artt. 124 e 125 del
D.Lgs. n. 104/2010).
Fonte:
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