Con l'ultima firma apposta lo scorso 1 novembre è stato raggiunto
un importante
accordo tra tutte le parti sociali
relativamente alle
percentuali minime di incidenza della
manodopera sul valore dell'opera, al di sotto delle quali
scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
L'avviso comune sottoscritto da
Ance, Anaepa Confartigianato,
Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro
Confcooperative, Agci Produzione e lavoro, Aniem Confapi, Feneal
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil ed allegato alla presente notizia,
prende le mosse dal tavolo di concertazione per l'edilizia promosso
dal Ministero del Lavoro in data 5 dicembre 2006, dal punto 6)
dell'Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle
costruzioni concordata il 31 gennaio 2007 e dall'articolo 118,
comma 6-bis del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006
in cui viene precisato che "Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto
affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa
Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali".
L'accordo siglato avrà validità per un
periodo di
sperimentazione di dodici mesi a decorrere dall'1 gennaio 2011
e con scadenza, quindi, il 31 divcembre 2011 mentre al termine del
primo semestre di sperimentazione sarà effettuata una verifica
sull'andamento della stessa da parte del Comitato della
bilateralità.
Alla sperimentazione saranno coinvolti
tutti i lavori che
avranno inizio l'1 gennaio 2011 mentre per i
lavori
privati la congruità sarà applicata soltanto a quelli con
entità complessiva dell’opera pari o superiore a 70.000 Euro
e nel periodo di sperimentazione eventuali irregolarità della
congruità non incideranno sulla validità del Durc
Al termine del periodo di sperimentazione e, quindi,
a partire
dall'1 gennaio 2012 e soltanto per i lavori che avranno inizio
da tale data
andrà in vigore definitivamente il sistema della
verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro
aul valore dell'opera ed il Durc sarà rilasciato soltanto alle
imprese che dimostreranno di avere un'incidenza della manoopera per
lo meno pari o superiore a quella fissata per le varie categorie di
lavoro.
All'accordo è allegata la seguente "
Tabella A" in cui sono
riportate in riferimento alle varie categorie di lavoro le
percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore
dell'opera:
TABELLA A
|
CATEGORIE
|
Percentuale di incidenza minima della
manodopera sul valore dell'opera
|
1
|
OG1 - nuova edilizi compresi Impianti e Forniture |
14,28 %
|
2
|
OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti |
5,36 %
|
3
|
ristrutturazione di edifici civili |
22,00 %
|
4
|
ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti |
6,69 %
|
5
|
OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati |
30,00 %
|
6
|
OG3 - opera stradali, ponti, etc. |
13,77 %
|
7
|
OG4 - opere d'arte nel sottosuolo |
10,82 %
|
8
|
OG5 - dighe |
16,07 %
|
9
|
OG6 - acquedotti e fognature |
14,63 %
|
10
|
OG6 - gasdotti |
13,66 %
|
11
|
OG6 - oleodotti |
13,66 %
|
12
|
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione |
12,48 %
|
13
|
OG7 - opere marittime |
12,16 %
|
14
|
OG8 - opere fluviali |
13,31 %
|
15
|
OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica |
14,23 %
|
16
|
OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione |
5,36 %
|
17
|
OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale |
16,47 %
|
Dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il
non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del
"documento unico di congruità" irregolare sino alla
regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla
differenza del costo del lavoro necessario per raggiungere la
percentuale indicata nella precedente "Tabella A".
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