Il Comune non può imporre al privato la compartecipazione alla
realizzazione di urbanizzazioni in relazione ad un edificio per il
quale era già stato corrisposto il contributo di costruzione in
sede di rilascio del permesso di costruire: è quanto ha affermato
il Tar Lombardia con la sentenza del 12 ottobre 2010, n. 4026.
I giudici, in particolare, hanno dichiarato l'illegittimità di un
accordo convenzionale in base al quale il Comune obbligava il
privato a pagare gli oneri dovuti per la realizzazione di
infrastrutture con riferimento ad opere per le quali era già stato
versato il relativo contributo.
Al riguardo, i giudici hanno sottolineato come nessuna prestazione
patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge.
Secondo il Tar Lombardia, infatti, i Comuni non hanno alcuna
potestà di prescrivere prestazioni patrimoniali diverse od
ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal
legislatore, non essendovi, in materia, alcuno spazio per una
diversa scelta di autonomia negoziale.
Peraltro, è stato sottolineato come indipendentemente dalla natura
giuridica, privatistica o pubblicistica, degli accordi
convenzionali il soggetto pubblico deve sempre agire in esercizio
del potere allo stesso attribuito e comunque al fine di perseguire
l'interesse pubblico attribuito alla sua cura.
La sentenza in esame assume particolare rilevanza soprattutto in
quanto si pone in contrasto con la decisione assunta dal Consiglio
di Stato n. 4545 del 13 luglio 2010 in relazione al PRG di Roma,
ove al contrario, era stata riconosciuta la legittimità di
ricorrere agli strumenti convenzionali e di prevedere contributi
straordinari per il perseguimento delle finalità perequative.
Fonte: www.ance.it
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