Cassazione: Niente agevolazione prima casa per gli immobili di lusso anche se edificati prima del 1969

05/11/2010

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22009 del 27 ottobre 2010 chiarisce che nel caso di una abitazione di lusso, il contribuente non ha diritto alle agevolazioni fiscali previste per la prima casa anche se la costruzione risale a prima del 1969.
Tutto nasce da un ricorso in Cassazione promosso dall'Agenzia delle Entrate che contesta la pronuncia di una Ctr, confermativa di quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso di due contribuenti per l'annullamento dell'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute in relazione a un trasferimento immobiliare realizzato nel 2001.

Ricordiamo che, in atto, per la prima casa è previsto un regime fiscale agevolato soltanto se i trasferimenti si riferiscono ad abitazioni "non di lusso" e che con tale regime agevolato l'imposta di registro viene applicata nella misura ridotta del 3% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 168 euro con la preciszione che. non possono, in alcun modo, rientrare nell'ambito applicativo del regime agevolato le compravendite di immobili che, per effetto dei criteri previsti dal Dm del 1969, risultino di lusso.

Nel caso oggetto della sentenza della Cassazione, il contribuente aveva ritenuto di poter usufruire dell'agevolazione prima casa, per un trasferimento avvenuto nel 2001, nonostante l'immobile acquistato non possedesse i requisiti richiesti dal DM 2 agosto 1969 per essere definito come "non di lusso". Secondo il contribuente, infatti, il decreto non era applicabile al caso in argomento, in quanto l'immobile, oggetto compravendita, era stato costruito anteriormente alla sua entrata in vigore.

La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 22009, giunge alla conclusione che la fruizione delle agevolazioni prima casa è collegata, dall'articolo 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 recante "Norme fiscali per l'edilizia abitativa", come convertito dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti tra le abitazioni non di lusso, "secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969", e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6, "indipendentemente dalla data della loro costruzione".

La Corte di Cassazione con la presente sentenza non fa altro che ribadire il proprio orientamento già affermato nella precedente sentenza 28 luglio 2010 n. 17600, in cui aveva chiarito che la presenza delle condizioni per la qualifica "non di lusso" deve essere valutata sulla base della nozione vigente al momento dell'acquisto e non di quella vigente al momento della costruzione.
Ovviamente con tali premesse occorre precisare che, anche se la costruzione dell'immobile è avvenuta prima del 1969, sempre che il trasferimento sia stato effettuato successivamente all'entrata in vigore del citato D.M. 2 agosto 1969 , i requisiti per la qualificazione dell'immobile come "di lusso" devono essere valutati soltanto in riferimento a quanto previsto da tale ultimo decreto.

A cura di Paolo Oreto


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