La
Corte di Cassazione con la
sentenza n. 22009 del 27
ottobre 2010 chiarisce che nel caso di una
abitazione di
lusso, il contribuente non ha diritto alle agevolazioni fiscali
previste per la prima casa anche se la costruzione risale a prima
del 1969.
Tutto nasce da un ricorso in Cassazione promosso dall'Agenzia delle
Entrate che contesta la pronuncia di una Ctr, confermativa di
quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso di due
contribuenti per l'annullamento dell'avviso di liquidazione delle
maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute in
relazione a un trasferimento immobiliare realizzato nel 2001.
Ricordiamo che, in atto, per la
prima casa è previsto un
regime fiscale agevolato soltanto se i trasferimenti si
riferiscono ad
abitazioni "non di lusso" e che con tale
regime agevolato l'imposta di registro viene applicata nella misura
ridotta del 3% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura
fissa di 168 euro con la preciszione che. non possono, in alcun
modo, rientrare nell'ambito applicativo del regime agevolato le
compravendite di immobili che, per effetto dei criteri previsti dal
Dm del 1969, risultino di lusso.
Nel caso oggetto della sentenza della Cassazione, il contribuente
aveva ritenuto di poter usufruire dell'agevolazione prima casa, per
un trasferimento avvenuto nel 2001, nonostante l'immobile
acquistato
non possedesse i requisiti richiesti dal DM 2
agosto 1969 per essere definito come "non di lusso". Secondo il
contribuente, infatti, il decreto non era applicabile al caso in
argomento, in quanto l'immobile, oggetto compravendita, era stato
costruito
anteriormente alla sua entrata in vigore.
La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 22009, giunge
alla conclusione che la fruizione delle agevolazioni prima casa è
collegata, dall'articolo 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 recante
"Norme fiscali per l'edilizia abitativa", come convertito dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli
immobili trasferiti tra le abitazioni non di lusso, "secondo i
criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969", e segnatamente quelli
fissati dagli artt. 1 e 6, "indipendentemente dalla data della loro
costruzione".
La Corte di Cassazione con la presente sentenza non fa altro che
ribadire il proprio orientamento già affermato nella precedente
sentenza 28 luglio 2010 n. 17600, in cui aveva chiarito che
la presenza delle condizioni per la qualifica "non di lusso" deve
essere valutata sulla base della
nozione vigente al momento
dell'acquisto e non di quella vigente al
momento della
costruzione.
Ovviamente con tali premesse occorre precisare che, anche se la
costruzione dell'immobile è avvenuta prima del 1969, sempre che il
trasferimento sia stato effettuato successivamente all'entrata in
vigore del citato D.M. 2 agosto 1969 , i requisiti per la
qualificazione dell'immobile come "di lusso" devono essere valutati
soltanto in riferimento a quanto previsto da tale ultimo
decreto.
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