Ancora sulla Scia in edilizia: Schema dello studio Bosetti Gatti & partners

08/11/2010

Una notizia di venerdì scorso che conteneva una nota di un nostro lettore sulla SCIA ha suscitato un notevole interesse ed è per questo che pubblichiamo, qui di seguito una nota del 20 ottobre scorso dello studio Bosetti Gatti & partners seguita da uno schema relativo all'Ordine di non effettuare i lavori curato dall’avvocato Mario Viviani di Milano.

"Anche dopo il troppo sbrigativo intervento del Ministero per la semplificazione normativa (di cui sarebbe auspicabile la sostituzione con un Ministero per la stabilizzazione normativa), sollecitato dalla Regione Lombardia e reso noto con la comunicazione prot. 0001340 del 16 settembre scorso, non pare possa essere pacificamente accettata la soluzione della SCIA quale adempimento sostitutivo della DIA in materia edilizia.
A sommesso avviso di chi scrive ha un indubbia dignità, oltre ad un elevato grado di fondatezza giuridica, il diverso orientamento della sopravvivenza della denuncia di inizio attività (di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 42 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005).
Qualora l'ufficio tecnico dell'ente locale (o lo sportello unico per l’edilizia) ritenessero di condividere questo diverso orientamento, attenendosi alla tesi della sopravvivenza della DIA in materia edilizia, almeno fino ad un chiarimento in sede giurisprudenziale, dovrebbe, quantomeno per opportunità e nello spirito di leale collaborazione con l'utenza, rendere noto agli operatori tale orientamento, mediante avviso all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito web istituzionale.

Negli stessi casi, qualora un ardimentoso si avventurasse nel voler eseguire i lavori a seguito di semplice presentazione (rectius: segnalazione) applicando l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 alla materia edilizia, lo schema di rigetto e diffida dovrebbe essere quello proposto di seguito."

Segnalazione certificata di inizio attività. Ordine di non effettuare i lavori
Il Responsabile del procedimento (oppure: il Responsabile del Servizio Edilizia Privata)
- Vista la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presentata al n. ... di prot. del ... dal signor ... per la realizzazione dell'intervento di … (indicare l'intervento e gli elementi identificativi dell'immobile sul quale l'intervento è previsto);
- Visto l'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010) che prevede e disciplina, in via generale, l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
- Considerato che il richiamato art. 19 non ha abrogato gli artt. 22, 23 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U.E.) né gli artt. 41 e 42 dalla legge regionale n. 12 del 2005, norme che prevedono e disciplinano, nella specifica materia edilizia, la denuncia d'inizio attività e considerato che l'istituto della Scia non può trovare applicazione in materia edilizia in quanto:
  • a) si tratta di materia disciplinata dalle disposizioni speciali del TUE e delle leggi regionali che costituiscono un sistema unitario e complesso di un insieme di norme articolate in relazione a specifiche fattispecie proprie del settore edilizio, corredate dalle connesse sanzioni e dalle eventuali operazioni di sanatoria; un sistema volto a valutare ed a regolare non tanto l'attività imprenditoriale costruttiva in sé e per sé quanto il prodotto edilizio ed i suoi effetti sul contesto funzionale, morfologico, ambientale e paesaggistico ed a conseguire la necessaria specifica tutela ed il rispetto dell'assetto configurato dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
  • b) l'art. 49, comma 4-ter, decreto-legge n. 78 del 2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010, stabilisce che "le espressioni 'segnalazione certificata di inizio attività' e 'scia' sostituiscono, rispettivamente, quelle di 'dichiarazione di inizio attività' e 'dia'", espressioni che ricorrono spesso in materia di attività produttive, commerciali ed in genere d'impresa; l’ordinamento usa invece, in materia edilizia, l’istituto della denuncia di inizio attività diverso da quello della dichiarazione di inizio attività e, pertanto, non sostituito a norma della disposizione di cui sopra;
  • c) l'art. 49, comma 4-quater, d'altra parte, dimostra chiaramente come obiettivo della riforma sia quello di semplificare e ridurre gli adempimenti connessi all'attività di impresa (e non alla materia edilizia).
Tutto ciò visto e considerato,

ordina

al signor ... di non iniziare (oppure, in caso fossero già stati avviati, di sospendere) i lavori oggetto della Scia presentata al n. … di prot. del ..., con avvertenza che le eventuali opere già poste in essere saranno considerate eseguite in carenza del prescritto titolo e conseguentemente sanzionate secondo le previsioni di legge in materia edilizia.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano (oppure: sezione di Brescia) secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al decreto legislativo n. 104 del 2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Fonte: www.bosettiegatti.it


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