Una notizia di venerdì scorso che conteneva una nota di un nostro
lettore sulla SCIA ha suscitato un notevole interesse ed è per
questo che pubblichiamo, qui di seguito una nota del 20 ottobre
scorso dello studio Bosetti Gatti & partners seguita da uno
schema relativo all'Ordine di non effettuare i lavori curato
dall’avvocato Mario Viviani di Milano.
"Anche dopo il troppo sbrigativo intervento del Ministero per la
semplificazione normativa (di cui sarebbe auspicabile la
sostituzione con un Ministero per la stabilizzazione normativa),
sollecitato dalla Regione Lombardia e reso noto con la
comunicazione prot. 0001340 del 16 settembre scorso, non pare possa
essere pacificamente accettata la soluzione della SCIA quale
adempimento sostitutivo della DIA in materia edilizia.
A sommesso avviso di chi scrive ha un indubbia dignità, oltre ad un
elevato grado di fondatezza giuridica, il diverso orientamento
della sopravvivenza della denuncia di inizio attività (di cui
all'articolo 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 42 della
legge regionale Lombardia n. 12 del 2005).
Qualora l'ufficio tecnico dell'ente locale (o lo sportello unico
per l’edilizia) ritenessero di condividere questo diverso
orientamento, attenendosi alla tesi della sopravvivenza della DIA
in materia edilizia, almeno fino ad un chiarimento in sede
giurisprudenziale, dovrebbe, quantomeno per opportunità e nello
spirito di leale collaborazione con l'utenza, rendere noto agli
operatori tale orientamento, mediante avviso all'Albo pretorio e
pubblicazione sul sito web istituzionale.
Negli stessi casi, qualora un ardimentoso si avventurasse nel voler
eseguire i lavori a seguito di semplice presentazione (rectius:
segnalazione) applicando l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990
alla materia edilizia, lo schema di rigetto e diffida dovrebbe
essere quello proposto di seguito."
Segnalazione certificata di inizio attività. Ordine di non
effettuare i lavori
Il Responsabile del procedimento (oppure: il Responsabile del
Servizio Edilizia Privata)
- Vista la Segnalazione certificata
di inizio attività (Scia) presentata al n. ... di prot. del ... dal
signor ... per la realizzazione dell'intervento di … (indicare
l'intervento e gli elementi identificativi dell'immobile sul quale
l'intervento è previsto);
- Visto l'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato
dal decreto-legge n. 78 del 2010 come convertito dalla legge n. 122
del 2010) che prevede e disciplina, in via generale, l'istituto
della segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
- Considerato che il richiamato art. 19 non ha abrogato gli artt.
22, 23 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U.E.) né gli artt. 41 e
42 dalla legge regionale n. 12 del 2005, norme che prevedono e
disciplinano, nella specifica materia edilizia, la denuncia
d'inizio attività e considerato che l'istituto della Scia non può
trovare applicazione in materia edilizia in quanto:
- a) si tratta di materia disciplinata dalle disposizioni
speciali del TUE e delle leggi regionali che costituiscono un
sistema unitario e complesso di un insieme di norme articolate in
relazione a specifiche fattispecie proprie del settore edilizio,
corredate dalle connesse sanzioni e dalle eventuali operazioni di
sanatoria; un sistema volto a valutare ed a regolare non tanto
l'attività imprenditoriale costruttiva in sé e per sé quanto il
prodotto edilizio ed i suoi effetti sul contesto funzionale,
morfologico, ambientale e paesaggistico ed a conseguire la
necessaria specifica tutela ed il rispetto dell'assetto configurato
dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- b) l'art. 49, comma 4-ter, decreto-legge n. 78 del 2010 come
convertito dalla legge n. 122 del 2010, stabilisce che "le
espressioni 'segnalazione certificata di inizio attività' e 'scia'
sostituiscono, rispettivamente, quelle di 'dichiarazione di inizio
attività' e 'dia'", espressioni che ricorrono spesso in materia di
attività produttive, commerciali ed in genere d'impresa;
l’ordinamento usa invece, in materia edilizia, l’istituto della
denuncia di inizio attività diverso da quello della dichiarazione
di inizio attività e, pertanto, non sostituito a norma della
disposizione di cui sopra;
- c) l'art. 49, comma 4-quater, d'altra parte, dimostra
chiaramente come obiettivo della riforma sia quello di semplificare
e ridurre gli adempimenti connessi all'attività di impresa (e non
alla materia edilizia).
Tutto ciò visto e considerato,
ordina
al signor ... di non iniziare (oppure, in caso fossero già stati
avviati, di sospendere) i lavori oggetto della Scia presentata al
n. … di prot. del ..., con avvertenza che le eventuali opere già
poste in essere saranno considerate eseguite in carenza del
prescritto titolo e conseguentemente sanzionate secondo le
previsioni di legge in materia edilizia.
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il
T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano (oppure: sezione di
Brescia) secondo le modalità di cui al Codice del processo
amministrativo allegato al decreto legislativo n. 104 del 2010,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
secondo le modalità di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione del presente provvedimento.
Fonte:
www.bosettiegatti.it
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