Le
Commissioni riunite I (Affari Costituzionali)
e II
(Giustizia) della
Camera dei Deputati , in sede referente,
hanno concluso con modifiche l'esame del DL 187/10,
Misure
urgenti in materia di sicurezza, dando mandato ai relatori di
riferire in Assemblea.
La maggioranza, a seguito dell'accusa da parte delle opposizioni di
depotenziamento delle norme sulla tracciabilità con possibilità di
favorire le infiltrazioni mafiose, ha ritirato parecchi emendamenti
e gli unici approvati, relativamente agli
articoli 6 e 7 del
Decreto-legge n. 187 sono 3 e, precisamente 1 relativamente
all’articolo 6 e 2 per l’articolo 7.
Nel dettaglio l'emendamento approvato relativo all'articolo 6
modifica ed integra il comma 2 il cui testo diventa il
seguente:
"2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i
subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di
cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Ai
sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si
intendono automaticamente integrati con le clausole di
tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge
n. 136 del 2010."
Per quanto concerne, invece, le modifiche introdotte all'articolo 7
del decreto-legge, le stesse si riferiscono al comma 1, lettera a)
punti 1) e 2) il cui testo viene così modificato:
"1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3,
1)
al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di
beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero
importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma
1.»;
2-bis) al comma 3 le parole «500 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1.500 euro».
2-ter) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
«L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di
pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in
favore di uno o più dipendenti»."
In definitiva, quindi, le uniche modifiche introdotte sono le
seguenti:
- i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore
della legge n. 136/2010 vengono adeguati alle norme di
tracciabilità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010 (non più
dall'entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, non più entro
il 7 marzo 2011);
- successivamente a centottato giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010,
anche se l'adeguamento non è formalmente realizzato con un atto
aggiuntivo, tutti i contratti stipulati antecedentemente al 7
settembre 2010 si intenderanno, comunque, automaticamente,
integrati, con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e
9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- viene innalzata da 500 a 1.500 euro la soglia di spese
quotidiane non soggette alla tracciabilità, con la precisazione che
l'eventuale costituzione del fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più
dipendenti.
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