LIMITAZIONE ELETTRODOTTI E CENTRALI EOLICHE

04/09/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 251 del 16 agosto 2006 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”.

Il Decreto-legge, che dovrà essere convertito in legge dello Stato, definisce all’articolo 3 le misure di conservazioni inderogabili nelle zone di protezione speciale, precisando che nelle stesse è vietato, tra l’altro, realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ed è obbligatorio mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto. Nell’articolo 4 del decreto-legge vengono, poi, definite ulteriori misure di protezione e viene precisato che, nelle citate zone di protezione speciale, sono vietate:
  • a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;
  • b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;
  • c) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.
Per ultimo, nelle citate zone di protezione speciale, è sospesa la realizzazione di centrali eoliche fino all’adozione di specifici piani di gestione. La valutazione d’incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell’avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell’intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

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