Gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi agevolati sostenuti a favore dei
Comuni possono usufruire della detrazione del 36% ma non scontano
la ritenuta d'acconto del 10% prevista dall'art. 25 del Decreto
Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.
122/2010.
Questo, in sintesi, è quanto afferma l'Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, dall'1
luglio 2010 le banche e Poste S.p.A. operano una ritenuta del 10% a
titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari,
con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese
agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle
abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica
degli edifici. La ritenuta del 10% deve essere effettuata sui
pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai
sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni, per le quali è prevista (attualmente fino
al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi
dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, per le quali è prevista
(attualmente fino al 31/12/2011) una detrazione di imposta pari al
55 per cento.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% sono
compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti
in favore dei Comuni. Per tali spese, al fine di beneficiare della
detrazione d'imposta del 36%, non è richiesta l'effettuazione del
pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati,
con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri
di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti
possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico. Qualora
il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico,
fermo restando il diritto alla detrazione da parte del
contribuente, per evitare l'applicazione di ritenute, nella
motivazione del bonifico l'ordinante deve indicare il Comune come
soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad esempio:
oneri di urbanizzazione, tosap, etc..); non va, invece, riportato
il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti
legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere
utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o
dall'ufficio postale.
In presenza di tali modalità di compilazione la banca
dell'ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento
come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento. Nel caso in
cui i Comuni abbiano comunque subito la predetta ritenuta
d'acconto, quest'ultima potrà essere richiesta all'Amministrazione
Finanziaria presentando istanza di rimborso secondo le ordinarie
modalità.
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