Nel caso di acquisto di un box pertinenziale in cui il pagamento
avviene tramite bonifico disposto lo stesso giorno della stipula
dell'atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula
stessa, è applicabile la detrazione del 36%, in presenza,
chiaramente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla
normativa di riferimento.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E
del 12 gennaio 2011 in riferimento alle richieste di chiarimento
sulla detraibilità del 36 per cento, prevista dall'art. 1 della
legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative
pertinenze, per l'acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il
pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo
stesso giorno della stipula dell'atto di acquisto ma in un orario
antecedente alla stipula stessa.
L'Agenzia era, in realtà, già intervenuta in materia con la
risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002.
Con la risoluzione del 2008 era stato specificato che non possono
accedere all'agevolazione in questione i contribuenti che abbiano
sostenuto la spesa prima del rogito notarile e senza aver
registrato un preliminare di vendita, necessario ad accertare
l'esistenza del vincolo pertinenziale, al momento del pagamento,
come richiesto dalla Legge n. 449/1997. È stato, dunque, precisato
che, qualora l'atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia
stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la
detrazione d'imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto
effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di
costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di
vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza
del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo ed il box.
Con la risoluzione del 2010, l'Agenzia ha aggiunto che in caso di
assenza di preliminare d'acquisto registrato, i contribuenti non
risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto
non è applicabile l'agevolazione non essendo riscontrabile
l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo
pertinenziale richiesto dalla norma. Mentre, nell'ipotesi in cui il
bonifico sia effettuato in data coincidente con quella della
stipula dell'atto, ma in un orario antecedente a quello della
stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36
per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti
prescritti dalla normativa di riferimento.
In definitiva, se al momento del pagamento il box non è stato
ancora destinato al servizio dell'abitazione, qualora tale
destinazione pertinenziale sia attribuita nell'arco della medesima
giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista
dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi
comunque realizzata.
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