Il
Tar dell’Aquila, con la
sentenza n. 611 del 24 luglio
2006, ha
respinto una
richiesta di annullamento
d’ufficio di una concessione edilizia, avanzata da un
confinante per denunciate illegittimità a suo tempo rilevate anche
nella fase istruttoria dall’Ufficio tecnico competente.
Il controinteressato ha ottenuto
nel 1979 il rilascio di due
concessioni edilizie e a seguito di ciò ha stipulato con il
ricorrente, confinante, una scrittura privata con cui venne
concesso in fitto una porzione di terrazzo, che dopo circa 20 anni
ha chiesto in restituzione, ottenendola con sentenza n.226/1999 del
Pretore di L’Aquila.
A seguito di esercizio del diritto di accesso il ricorrente ha
potuto rendersi conto della
illegittimità delle concessioni a
suo tempo rilasciate ed ha quindi chiesto al Comune di
esercitare il potere di autotutela.
Il Comune ha riscontrato la domanda negativamente, con l’atto
impugnato, rilevando la
mancanza, atteso il tempo trascorso,
di un pubblico interesse attuale e concreto alla rimozione
delle concessioni, pur riconoscendone alcuni contrasti con le NTA
del PRG.
Nella sentenza il Tar dell’Aquila precisa che “La
richiesta di
annullamento d’ufficio di una concessione edilizia, avanzata da
un confinante per denunciate illegittimità a suo tempo rilevate
anche nella fase istruttoria dall’Ufficio tecnico competente,
non comporta di per sé l’
obbligo della P.A. di provvedere
nel senso domandato, in quanto a fronte di una siffatta istanza
non esiste un potere vincolato, posto che la P.A. esercita in tal
caso un potere discrezionale di valutazione della rispondenza del
chiesto annullamento con un interesse pubblico concreto e
attuale.
Detta valutazione deve essere sempre presente, soprattutto quando
dal rilascio dell’atto concessorio è decorso un notevole lasso di
tempo che ha consolidato la posizione giuridica soggettiva del
destinatario, che ha realizzato l’intervento, facendo affidamento
sulla sua conformità a legge in ragione che nessuna contestazione è
stata mai sollevata per un considerevole arco temporale.
L’esercizio del
potere di autotutela quindi comporta
l’
onere da parte della P.A. di valutare comparativamente
l’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento
dell’atto con la qualificata posizione del privato,
consolidatasi nel tempo, dando prevalenza all’affidamento del
privato ove non sussistano particolari e pregnanti ragioni di
interesse pubblico.
Ai fini dell’esercizio del potere suindicato
non è
sufficiente pertanto l’
illegittimità dell’atto
concessorio ma
occorre l’ulteriore elemento
motivazionale costituito dalla valutazione dell’
interesse
pubblico, che non si identifica con il mero ripristino della
legalità violata”
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