ANNULLAMENTO D’UFFICIO

07/09/2006

Il Tar dell’Aquila, con la sentenza n. 611 del 24 luglio 2006, ha respinto una richiesta di annullamento d’ufficio di una concessione edilizia, avanzata da un confinante per denunciate illegittimità a suo tempo rilevate anche nella fase istruttoria dall’Ufficio tecnico competente.
Il controinteressato ha ottenuto nel 1979 il rilascio di due concessioni edilizie e a seguito di ciò ha stipulato con il ricorrente, confinante, una scrittura privata con cui venne concesso in fitto una porzione di terrazzo, che dopo circa 20 anni ha chiesto in restituzione, ottenendola con sentenza n.226/1999 del Pretore di L’Aquila.
A seguito di esercizio del diritto di accesso il ricorrente ha potuto rendersi conto della illegittimità delle concessioni a suo tempo rilasciate ed ha quindi chiesto al Comune di esercitare il potere di autotutela.

Il Comune ha riscontrato la domanda negativamente, con l’atto impugnato, rilevando la mancanza, atteso il tempo trascorso, di un pubblico interesse attuale e concreto alla rimozione delle concessioni, pur riconoscendone alcuni contrasti con le NTA del PRG.

Nella sentenza il Tar dell’Aquila precisa che “La richiesta di annullamento d’ufficio di una concessione edilizia, avanzata da un confinante per denunciate illegittimità a suo tempo rilevate anche nella fase istruttoria dall’Ufficio tecnico competente, non comporta di per sé l’obbligo della P.A. di provvedere nel senso domandato, in quanto a fronte di una siffatta istanza non esiste un potere vincolato, posto che la P.A. esercita in tal caso un potere discrezionale di valutazione della rispondenza del chiesto annullamento con un interesse pubblico concreto e attuale.
Detta valutazione deve essere sempre presente, soprattutto quando dal rilascio dell’atto concessorio è decorso un notevole lasso di tempo che ha consolidato la posizione giuridica soggettiva del destinatario, che ha realizzato l’intervento, facendo affidamento sulla sua conformità a legge in ragione che nessuna contestazione è stata mai sollevata per un considerevole arco temporale.
L’esercizio del potere di autotutela quindi comporta l’onere da parte della P.A. di valutare comparativamente l’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento dell’atto con la qualificata posizione del privato, consolidatasi nel tempo, dando prevalenza all’affidamento del privato ove non sussistano particolari e pregnanti ragioni di interesse pubblico.
Ai fini dell’esercizio del potere suindicato non è sufficiente pertanto l’illegittimità dell’atto concessorio ma occorre l’ulteriore elemento motivazionale costituito dalla valutazione dell’interesse pubblico, che non si identifica con il mero ripristino della legalità violata”

A cura di Paolo Oreto


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