La presentazione di un documento unico di regolarità contributiva
(durc) incompleto per la mancata pronuncia di uno degli enti tenuti
al rilascio non comporta l'esclusione automatica di un partecipante
ad un gara di appalto.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 83 dell'11
gennaio 2011, interpellato nuovamente in merito alla presentazione
del durc per la partecipazione ad una gara di appalto. Nel caso di
specie, l'aggiudicatario di una gara per l'affidamento di lavori di
manutenzione di pubblica illuminazione aveva presentato un durc in
corso di validità ma non regolare poiché recava l'attestazione
della regolarità contributiva INAIL ma non quella INPS, non
essendosi pronunciata la sede INPS di riferimento.
I giudici di Palazzo Spada, confermando la sentenza di primo grado,
hanno ricordato che il dato normativo e giurisprudenziale secondo
il quale neppure in presenza di una accertata violazione degli
obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre
automaticamente la esclusione dalla gara, e ciò deve indurre, per
il principio di continenza, a trarre conclusioni dello stesso segno
in ipotesi, come quella in esame, in cui sia presentato un durc in
corso di validità, dal quale non emerga alcuna inadempienza ai
predetti obblighi. Nell'ipotesi in cui l'INPS competente non si è
ancora pronunciato al 28esimo giorno dalla domanda non è motivo
sufficiente escludere l'impresa partecipante alla gara.
In tema di rilascio del durc vige il principio del silenzio assenso
che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione
della richiesta. L'emissione di un d.u.r.c incompleto per mancata
pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di
ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per
la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il
compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio
assenso.
D'altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto
il durc e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti
negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può
subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza del
medesimo, avendo, oltretutto, soddisfatto l'onere di produrre
l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine
per la presentazione della domanda.
In definitiva, il durc, anche se formatosi in virtù del silenzio
assenso, assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da
collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti
da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo
di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da
pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto
prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del DURC,
non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di
valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle
circostanze in esso contenute.
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