Con l’articolo 36-bis, commi 3 e 4 del testo modificato dalla legge
di conversione n. 248/2006 viene stabilito che nei
cantieri
edili i datori di lavoro dall’
1 ottobre 2006 dovranno
munire il personale occupato di un’
apposita tessera di
riconoscimento corredata da fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e
che nel caso di
datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti gli stessi possano assolvere all’obbligo appena
descritto mediante annotazione su un
apposito registro di
cantiere degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori.
Con l’articolo 36-bis, comma 6, inserito, poi, in sede di
conversione del decreto-legge n. 223/2006, viene stabilito, anche,
che dal 12 agosto, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro
nel settore edile,
i datori di lavoro sono obbligati ad
effettuare la comunicazione il giorno antecedente a quello di
instaurazione del rapporto, per mezzo di documentazione avente
data certa.
Sino a quando, quindi, con decreto interministeriale non sarà
emanato il modello unificato, dal 12 agosto le imprese edili
dovranno anticipare la comunicazione al Centro per l’impiego al
giorno precedente quello d’instaurazione del rapporto di lavoro
inviandola alla sezione circoscrizionale per l’impiego; la
comunicazione che deve avere data certa e che quindi deve essere
inviata con il servizio postale raccomandato, deve contenere il
nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la
tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e
normativo.
Ma vediamo le sanzioni. Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo
modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più
poteri al personale ispettivo che opera presso le direzioni del
lavoro e, pertanto,
gli ispettori potranno,
discrezionalmente,
sospendere l’attività dei cantieri in
presenza di rilevanti violazioni normative nei seguenti due casi:
- accertamento di impiego di lavoratori in “nero” in
misura pari o superiore al 20% della forza lavoro operante in
cantiere;
- accertamento di reiterate violazioni alla normativa
sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri
e settimanali disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n.
66/2003.
Oltre alla sospensione dell’attività dei cantieri, in caso di
violazioni accertate dopo il 12 agosto, sono previste nella legge
di conversione (art. 36-bis, comma 7) anche
sanzioni
amministrative nella misura variabile da 1.500 a 12.000 euro
per ciascun lavoratore irregolare con una maggiorazione di 150 euro
per ciascuna giornata di lavoro effettuata precisando che alla
irrogazione della sanzione amministrativa provvede la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente e che non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
23 aprile 2004, n. 124.
Per ultimo novità anche nel campo degli
sgravi contributivi
per il
settore edile, legati sempre al Decreto Bersani .
Il Decreto legge n. 223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani”
convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 pubblicata sul
supplemento ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186
dell’11 agosto 2006, interviene sugli
sgravi contributivi
con l’articolo 36-bis e precisamente con il comma 8.
E’ divenuta
operativa, dunque, la
disposizione
inerente i soggetti beneficiari degli
sgravi contributivi di
cui alla legge n. 341/95 (11,50%).
Il disposto dell’art. 36 bis - comma 8 - della legge in oggetto
stabilisce, infatti, che tali
agevolazioni trovano
applicazione
esclusivamente nei confronti dei
datori di
lavoro del settore edile in
possesso dei requisiti per il
rilascio anche da parte delle Casse Edili e, pertanto, del
documento unico di regolarità contributiva.
Tali benefici
non sono, invece,
riconosciuti a quei
datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in
giudicato per violazioni in materia di sicurezza e di salute sul
lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
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