Il Decreto del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, ha confermato
per l'anno 2010 la riduzione contributiva dell'11,50% prevista
dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341.
In riferimento a questa riduzione, l'Inps ha pubblicato la
circolare n. 7 del 20 gennaio 2011 recante
"Art. 29 del
D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e
successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore
dell'edilizia. Decreto ministeriale 4 ottobre 2010 (GU n. 290 del
13-12-2010)" contenente le istruzioni operative per la
determinazione della riduzione contributiva per il settore
edile.
In particolare, il beneficio consiste nella riduzione dell'11,5%
sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro che
esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11
al 45.45.2, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, e si applica per i soli operai regolarmente
inscritti alla Cassa Edile e assunti con un orario di lavoro di 40
ore settimanali; non si applica, dunque, per gli operai occupati a
tempo parziale. Riguardo al procedimento per determinare la
riduzione, le aliquote contributive da considerare ai fini del
calcolo sono quelle in vigore dall'1 gennaio 2010.
L'agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre
2010 e non può essere calcolata sul contributo per il fondo
pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere
calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto
dall'art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di
lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della
disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure
compensative eventualmente spettanti all'impresa, ossia del
contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo
0,20%.
La riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono
previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come
ad esempio assunzione dalle liste di mobilità o contratti di
inserimento o reinserimento.
L'Inps ha, altresì, ricordato che i datori di lavoro che possono
accedere alla detrazione devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC anche
da parte della Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le
violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
nel quinquennio antecedente alla data di applicazione
dell'agevolazione.
La legge n. 248/2006, affiancandosi a quanto previsto dall'art. 1,
comma 1175 della legge n. 296/2006, prevede, dall'1 gennaio 2008,
per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi
e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di
legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto
collettivo e il possesso dei requisiti di regolarità contributiva
attestata tramite il DURC. Essendo tale dichiarazione vincolante ai
fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse
ravvisata la non veridicità dei contenuti della dichiarazioni, le
somme fruite indebitamente saranno recuperate dall'Inps.
Per quanto concerne le modalità operative, il riconoscimento della
riduzione contributiva viene effettuato dalla procedura di
controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici
statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti
alla aziende. Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro
devono determinare l'ammontare complessivo della riduzione
contributiva spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni
caso non anteriori a gennaio 2010, e lo esporranno sul flusso
Uniemens in corrispondenza dell'elemento "SommaACredito" con
"CausaleACredito" L207.
Infine, le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il
giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della
circolare.
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