L'Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 4/E del 4
gennaio 2011, ha recentemente chiarito che
gli
ampliamenti di edifici, previsti dal Piano Casa,
non godono delle beneficio delle detrazioni fiscali del 36
e 55 per cento (
leggi news).
Secondo il parere dell'Agenzia, dunque, nell'ipotesi di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione
compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di
volumetria e sagoma dell'edificio preesistente; conseguentemente,
nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la
detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo
complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la
ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente
e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le
spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento
configura, comunque, una "nuova costruzione".
Come sottolineato da una recente nota della Federazione Industrie
Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni (F.IN.CO), tale
risoluzione vede l'Agenzia delle Entrate interpretare in senso
corretto ma restrittivo quanto posto dal legislatore ad
incentivazione dell'efficienza energetica del patrimonio abitativo
nazionale con il cosiddetto Piano Casa 2, discendente dall'accordo
Stato-Regioni del marzo 2009.
Finco fa notare, inoltre, la confusione mostrata dall'Agenzia delle
Entrate nel corso della risoluzione che fa riferimento, sia
inizialmente che nel corso del parere medesimo, al DL n. 112/2008
recante il cosiddetto Piano Casa 1, cioè quello relativo
all'housing-sociale, che non ha a che vedere con i premi
volumetrici in questione.
A parte gli errori normativi dell'Agenzia, Finco afferma che né nel
Piano Casa 2, né nel testo della norma che disciplina la detrazione
fiscale del 55%, si fa riferimento a particolari limiti come
illustrato dalla Risoluzione dell'Agenzia. Finco afferma, altresì,
che si sarebbe potuto utilizzare nel caso degli ampliamenti, il
criterio della "prevalenza": se un immobile è all'80% preesistente
lo si potrebbe considerare nel suo complesso come tale, anche dopo
un ampliamento del 20%. Finco aveva già sottolineato l'opportunità
di rendere applicabile la cumulabilità della agevolazione del 55%
anche ai casi di abbattimento e ricostruzione con premio
volumetrico anche in presenza di sagoma diversa (e del resto sono
casi isolati quelli in cui un manufatto si demolisce per venire
ricostruito esattamente con la stessa forma e volumetria
preesistente; infatti di tali interventi non si capirebbe, salvo
eccezioni, la motivazione e comunque non avrebbe molto senso
mobilitare ingenti capitali per eseguirli).
Finco ha, infine, confermato il proprio pensiero secondo il quale
il Piano Casa non sia mai realmente partito in quanto il bonus
volumetrico previsto non rappresenta uno stimolo al mercato
sufficiente a compensare i costi di abbattimento, smaltimento e
quelli generali. La possibilità di abbinare la detrazione del 55%
potrebbe (avrebbe potuto) costituire un incentivo in più, non forse
decisivo, ma neanche marginale, senza elevare, misura sicuramente
più opportuna ma anche più gravosa per l'Erario, il tenore della
percentuale del bonus stesso.
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