Le Regioni ritenendo necessario e urgente un intervento
legislativo, in materia di vigilanza sulle costruzioni nelle
zone sismiche, che sappia coniugare le esigenze primarie di
tutela dell’incolumità pubblica con un sistema di controlli
improntato a criteri di adeguatezza e proporzionalità hanno
presentato una proposta di emendamento agli articoli
94 (autorizzazione per l'inizio dei lavori) e 104
(denuncia delle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione e i controlli da parte dell’ufficio tecnico
competente) del DPR 380/2001 in materia di controlli sulle
costruzioni in zone sismiche. Il testo è ora all’esame della
Conferenza Unificata Stato-Regioni che in tempi brevi dovrebbe
esprimere il proprio parere.
Le Regioni precisano che occorre prevedere un sistema articolato
di controlli, che sappia distinguere tra le diverse
tipologie di costruzioni in ragione del diverso grado di
rischio che le stesse comportano per l’incolumità pubblica.
Occorre, quindi, richiedere cioè un controllo sistematico,
sia in via preliminare sul progetto che nel corso dei lavori,
per le costruzioni che presentano un rilevante grado di
complessità strutturale e per quelle che, in ragione degli usi
cui sono destinate, hanno un carattere strategico per la
protezione civile ovvero vedranno un significativo afflusso di
pubblico o la permanenza di persone.
Nel caso, invece di opere strutturalmente non complesse e
che non hanno una significativa rilevanza per l’incolumità
pubblica occorre prevedere, viceversa, modalità
semplificate di controllo. La selezione delle diverse
tipologie di costruzioni da sottoporre a differenti modalità di
controllo è necessario che sia rimessa, in conformità ai
criteri di adeguatezza e differenziazione, al legislatore
regionale, il quale potrà così avere la giusta considerazione
delle diverse realtà locali, sia in termini normativi (diverse
modalità di autorizzazione delle pratiche edilizie e di
coinvolgimento dei professionisti nei controlli di conformità degli
interventi), sia tenendo conto della diversa pericolosità sismica
presente nel territorio e della presenza di fattori locali di
amplificazione delle azioni sismiche.
Passando ad una illustrazione puntuale delle modifiche all’art. 94
del D.P.R. n. 380 del 2001 proposte dalle Regioni, si sottolinea
innanzitutto che il comma 1 viene sostanzialmente riprodotto nel
suo testo vigente (con la sola eliminazione del riferimento
improprio, ivi contenuto, agli atti -“decreti”- con cui viene
stabilita la classificazione sismica dei Comuni, atteso che detta
classificazione compete alle Regioni, che vi provvedono con atti e
procedimenti differenti, in conformità ai propri Statuti e leggi
regionali).
Nel comma 1 viene aggiunto poi un secondo periodo che riproduce,
senza modifiche, il secondo comma del testo vigente.
Nel nuovo comma 2 viene previsto il conferimento alle Regioni della
potestà di individuare forme diversificate di controllo dei
progetti di costruzioni nelle zone a media e elevata sismicità, con
l’affermazione di un preciso criterio, per il quale: tenendo ferma
l’esigenza prioirtaria della tuela dell’incolunità pubblica, nella
selezione delle diverse modalità di controllo per le restanti
strutture, si dovrà tener conto dell’uso cui l’opera è destinata e
della sua complessità strutturale.
Al comma 3 si introducono le nuove misure volte a potenziare le
strutture tecniche chiamate a svolgere i controlli, secondo criteri
di adeguatezza ed efficienza. Per assicurare una fonte di
finanziamento di questo intervento si introduce, nel medesimo
comma, la possibilità per la legge regionale di stabilire l’obbligo
della corresponsione di un contributo istruttorio e si prescrive
che è possibile provvedere all’assunzione di nuovo personale da
dedicare alle attività di controllo previste dall’articolo.
Il nuovo comma 3 sostituisce il precedente (che risulta così
abrogato) che prevedeva la possibilità di un ricorso gerarchico al
Presidente della Giunta regionale, avverso il provvedimento di
autorizzazione ovvero nel caso del suo mancato rilascio.
Trattandosi di istituto di dubbia legittimità costituzionale e
ormai desueto se ne propone il superamento.
Il comma 4 riproduce sostanzionalmente l’attuale disposizione
relativa alla direzione dei lavori nelle zone classificate.
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