Dal 4 luglio
tutti gli esercenti arti e professioni, così
come disposto dall’articolo 35, comma 12 del Decreto legge n.
223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani” convertito nella legge n.
248 del 4 Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183
della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006,
sono
obbligati:
- a riscuotere i compensi mediante assegni non
trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario
o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico;
- a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai
quali devono affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
Deve essere precisato che con la conversione del decreto legge n.
223/2206 che all’articolo 35, ha aggiunto il comma 12-bis,
l’originaria previsione del limite immediato di 99,99 euro al di
sopra del quale era obbligatoria la tracciabilità, resta
inalterato, ma l’entrata in vigore dello stesso viene innalzato per
un periodo transitorio sino al 30 luglio 2008 e, pertanto si è
delineata la seguente situazione:
- dal 4 luglio al 12 agosto 2006, la tracciabilità degli
incassi di cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per tutti
gli incassi di importo superiore a 99,99 euro;
- dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2007, la tracciabilità
degli incassi di cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per
tutti gli incassi di importo superiore a 999,99 euro;
- dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2008, la tracciabilità
degli incassi di cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per
tutti gli incassi di importo superiore a 499,99 euro;
- dall’1 luglio 2008, la tracciabilità degli incassi di
cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per tutti gli incassi
di importo superiore a 99,99 euro. ;
Ovviamente, visto che la conversione in legge del decreto legge non
ha previsto la retroattività della norma di cui al comma 12-bis,
relativa al periodo transitorio, gli
esercenti arti e
professioni che hanno incassato dal 4 luglio al 12 agosto importi
superiori a 99,99 euro per contante, possono essere soggetti almeno
a due conseguenze:
- ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, sanabile con
l’applicazione di una sanzione variabile da un minimo di 1.032 euro
ad un massimo di 7.746 euro alla quale potrebbero opporsi data
l’obiettiva incertezza dell’applicabilità della norma e la
originaria mancanza di transitorietà;
- un accertamento presuntivo se non induttivo dell’Ufficio delle
Entrate.
Nei periodi e per gli importi superiori a quelli precedentemente
indicati, la tracciabilità dei compensi viene realizzata soltanto
con incassi effettuati tramite
assegni non trasferibili;
bonifici bancari, vaglia, Rid, Ri.ba., Mav, Rav, Giroconto, sistemi
di pagamento elettronico (Pos, Bancomat).
Sul problema del conto corrente è intervenuta anche la
circolare dell’
Agenzia delle Entrate, n. 28/E del 4
agosto precisando che i conti correnti bancari o postali da
utilizzare obbligatoriamente sia per il prelievo delle somme
finalizzate al pagamento delle spese sostenute , sia per il
versamento dei compensi riscossi, non devono essere conti correnti
dedicati , ma possono anche essere utilizzati per le operazioni non
afferenti l’attività professionale.
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