Il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, sezione I di
Pescara con la sentenza n. 334 del 30 maggio 2006, ha
affermato che la sospensione di una Denuncia inizio attività
(DIA) da parte dell’Amministrazione non deve essere preceduta da
alcun avviso.
Il Tar ha ritenuto che nella fattispecie non può essere
applicato l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 dove viene
precisato che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l’autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”,
perché il particolare tipo di procedimento semplificato ed
accelerato, introdotto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (la denuncia di inizio di attività), rappresenta un
istituto “sui generis”, che non richiede l’emanazione di un
provvedimento amministrativo; il soggetto, infatti, comunica
che inizierà una certa attività, con la tacita intesa “ope legis”,
che, se nel termine stabilito tra la comunicazione e l'inizio
dell'attività stessa, l'Amministrazione nulla comunicherà,
l'attività potrà essere iniziata, salvo un eventuale intervento
successivo in autotutela.
Non vi è, quindi, alcun inizio di un procedimento amministrativo
ordinario, ma, soltanto la sua conclusione, ovvero, come per legge,
un’attività di inibizione e/o interruzione. Stessa conclusione
si ricava dalla specifica finalità della DIA, che non prevede alcun
adempimento ulteriore da parte dell’Amministrazione.
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