Il
Tribunale amministrativo Regionale Calabria, sezione II
di Catanzaro, con la
sentenza n. 955 del 31 luglio 2006, ha
affermato che in un
affidamento di progettazione al di sotto dei
100.000 euro occorre dare
pubblicità e trasparenza ai
criteri di scelta ed è vietato un affidamento in deroga
all’articolo 17 della legge n. 109/1994 confluito nell’articolo 91
del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
La vicenda è relativa ad un incarico relativo alle indagini
preliminari, alla redazione della progettazione esecutiva ed allo
svolgimento della direzione dei lavori di un
intervento di
consolidamento di una frana con un onorario di importo stimato
inferiore a 100.000 euro.
Il
Comune aveva reso noto la necessità di acquisire i
curriculum da parte dei soggetti interessati ed una serie di
candidati avevano inviato la disponibilità all’incarico unitamente
ai curriculum richiesti. L’amministrazione procedeva
all’
affidamento dell’incarico ad alcuni professionisti in deroga
agli articoli 16 e 17 della legge n. 109/1994
, oggi entrambi confluiti nel D.Lgs. n. 163/2006, motivando la
deroga alla normativa vigente sul fatto che i soggetti affidatari
“avrebbero potuto vantare la necessaria esperienza ed una profonda
conoscenza del territorio”, fornendo con ciò “la garanzia circa
l’espletamento dell’incarico entro il 31 dicembre 2005”.
Immediatamente un professionista che, riteneva di avere acquisito
una notevole esperienza professionale nel settore e che aveva
inviato il curriculum, presentava ricorso che è stato accolto con
la citata sentenza del Tar per violazione delle due norme della
legge n. 109/1994.
I giudici del Tar affermano che al momento dell’affidamento
dell’incarico era vigente l’articolo 17, comma 12 della legge n.
109/1994 che, nella sua ultima versione, stabiliva la necessità di
rispettare i principi comunitari in materia di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e, quindi,
l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere alla scelta
dell’affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei
curriculum per garantire i citati principi comunitari..
I giudici, per ultimo, precisano che nessuna ragione d’urgenza può
legittimare l’affidamento in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 17 della più volte citata legge n. 109/1994.
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