Gli interventi migliorativi extra-capitolato, realizzati in corso
d'opera su un immobile adibito a destinazione abitativa "prima
casa", scontano l'aliquota ridotta del 4 per cento così come
previsto dal numero 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al
DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E
del 22 febbraio 2011, in risposta al quesito presentato da un socio
di una cooperativa edilizia. In particolare, l'istante aveva
commissionato in corso d'opera interventi edili aggiuntivi
consistenti in migliorie sul proprio immobile a destinazione
abitativa prima casa. Gli interventi sono stati realizzati dalla
cooperativa edilizia in appalto ad una impresa costruttrice, alla
quale l'istante ha poi commissionato gli interventi migliorativi
extra-capitolato. Il quesito posto dal contribuente riguarda la
corretta aliquota applicabile ai corrispettivi dei lavori in
questione.
L'Agenzia delle Entrate prima di rispondere al quesito ha ricordato
che il citato DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede al numero 36)
della Tabella A, parte seconda, che l'aliquota del 4% si applica
alle
"prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della
L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate
nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di
immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative
edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa o di
soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero
21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al
numero 21-bis)."
Il punto 21) della citata tabella comprende:
"le case di
abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non
ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza
delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di
rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le
disposizioni indicate nella predetta nota".
Il punto 21) rimanda poi alla nota II bis, dell'art. 1, della
Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, contenente le
condizioni per le quali è possibile fruire delle agevolazioni prima
casa.
Ciò premesso, l'Agenzia ha chiarito che il regime agevolato spetta
nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione "ex novo" di fabbricati a destinazione abitativa non
di lusso. Committenti dei lavori possono essere rispettivamente
imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro
consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti "prima
casa".
In riferimento a quanto sopra, nel caso prospettato dal
contribuente, i lavori di costruzione sono stati commissionati a
terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, mentre i
lavori di miglioramento sono stati commissionati da un soggetto in
possesso dei requisiti prima casa e per tale motivo:
- per ciò che attiene le prestazioni rese dall'appaltatore nei
confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione
dell'immobile, si applica il punto 39) della Tabella A, parte
seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972;
- per quanto concerne le diverse prestazioni rese nei confronti
del singolo socio, relative agli interventi di miglioria
(extracapitolato), questi, considerato che l'alloggio non è ancora
completamente realizzato, non hanno ad oggetto un intervento di
ristrutturazione edilizia; sono da considerare, dunque, delle
prestazioni che, pur se rese nei confronti di un soggetto diverso
dal committente principale, si inseriscono nel processo di
costruzione dell'immobile, ed hanno ad oggetto l'inserimento di
materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad
assicurare una migliore funzionalità dell'alloggio.
Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliorie
è in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prima
casa, alle relative prestazioni è applicabile l'aliquota del 4 per
cento.
A supporto della tesi, l'Agenzia ha richiamato la circolare n.
219/E del 30 novembre 2000, che ha riconosciuto la spettanza
dell'aliquota IVA del 4 per cento in relazione ai lavori di
ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione,
nell'ipotesi in cui il committente sia una persona fisica in
possesso dei requisiti "prima casa". Chiaramente l'aliquota del 4
per cento è applicabile ai lavori extracapitolato oggetto del
quesito solo alla condizione che l'abitazione conservi, anche dopo
l'esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche non di
lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del
Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.
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