Sul supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26
febbraio scorso è stata pubblicata la
Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 recante "Valutazione
e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14
gennaio 2008".
La nuova direttiva entrerà in vigore decorsi novanta giorni dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, quindi il 27 maggio 2011.
La nuova Direttiva:
- è stata redatta con l'intento di specificare un percorso di
conoscenza, valutazione del livello di sicurezza nei confronti
delle azioni sismiche e progetto degli eventuali interventi,
concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non
tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità
del patrimonio culturale; la finalità è quella di formulare, nel
modo più oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e
sulla conservazione garantite dall'intervento di miglioramento
sismico. In particolare, il documento è riferito alle sole
costruzioni in muratura;
- fornisce indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento alle
norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e
relativa Circolare contenente Istruzioni per l'applicazione delle
Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio
2008.
I diversi capitoli della direttiva forniscono indicazioni per
definire l'azione sismica, in relazione alla pericolosità del sito
ed alla destinazione d'uso del manufatto, e la capacità della
struttura, attraverso una corretta conoscenza e modellazione del
manufatto ed in particolare:
- nel capitolo 2 sono indicati i requisiti di sicurezza da
considerare per i beni architettonici di valore storico artistico.
Sono opportunamente ridefiniti gli stati limite di riferimento, che
non si riferiscono solo ad esigenze di salvaguardia del manufatto e
dell'incolumità delle persone (Stato Limite di salvaguardia della
Vita, SLV) e di funzionalità (Stato Limite di Danno, SLD), ma anche
ai danni nei beni di valore artistico in esso contenuti (Stato
limite di Danno ai beni Artistici, SLA, come successivamente
definito). Sono inoltre suggeriti i livelli di protezione sismica,
in relazione alle esigenze di conservazione ed alle condizioni
d’uso;
- nel capitolo 3 vengono fornite indicazioni per
un'accurata definizione dell'azione sismica, che risultano
particolarmente utili in quanto, pur essendo possibile limitarsi ad
interventi di miglioramento, è richiesto il confronto tra l'azione
sismica che porta il manufatto allo SLV e quella attesa nel sito
con una prefissata probabilità di occorrenza (in un periodo di
riferimento definito sulla base delle caratteristiche del manufatto
e del suo uso);
- nel capitolo 4 viene precisato che la conoscenza del
manufatto dovrà essere acquisita, tenendo presente quanto indicato
al punto C8A della Circolare, conformemente a quanto previsto dal
programma per il monitoraggio dello stato di conservazione dei beni
architettonici tutelati (Allegato A), elaborato dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni
Architettonici e Paesaggistici e finalizzato all'acquisizione della
conoscenza del patrimonio culturale italiano;
- nel capitolo 5 sono illustrate le diverse possibilità di
modellazione del comportamento strutturale di una costruzione
storica in muratura. In particolare, per la valutazione della
sicurezza sismica vengono individuati tre diversi livelli di
crescente completezza, applicabili rispettivamente: LV1) per le
valutazioni della sicurezza sismica da effettuarsi a scala
territoriale su tutti i beni culturali tutelati3; LV2) per le
valutazioni da adottare in presenza di interventi locali su zone
limitate del manufatto (definiti nelle NTC riparazione o intervento
locale); LV3) per il progetto di interventi che incidano sul
funzionamento strutturale complessivo (definiti nelle NTC
interventi di miglioramento) o quando venga comunque richiesta
un’accurata valutazione della sicurezza sismica del manufatto;
- nel capitolo 6 sono descritti i criteri da seguire per
il miglioramento sismico, ovvero per la riduzione delle
vulnerabilità accertate a seguito della conoscenza, della
modellazione e dell'osservazione degli eventuali danni; per
ciascuna problematica sono anche indicate le possibili tecniche di
intervento, che vengono esaminate criticamente in relazione alla
loro efficacia e al loro impatto sulla conservazione (non
invasività, reversibilità e durabilità) ed ai costi.
La direttiva è completata da 3 allegati e precisamente:
- l'allegato A contenente indicazioni sul "Programma per
il monitoraggio dello stato di conservazione dei beni
architettonici tutelati";
- l'allegato B contenente indicazioni riguradanti
"L'analisi strutturale delle costruzioni storiche in
muratura";
- l'allegato C contenente indicazioni sul "Modello per la
valutazione della vulnerabilità sismica delle chiese"
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