E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 211 dell’11.9.2006 il Decreto
Legislativo 25 luglio 2006 n. 257, di “Attuazione della direttiva
2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”.
Il decreto integra il D.Lgs. n. 626 del 1994 mediante
l’introduzione del “
Titolo VI-bis - PROTEZIONE DEI LAVORATORI
CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO”.
Il provvedimento abroga il Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n.
277 e si applica alle attività lavorative che possano comportare,
per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali
manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei rifiuti.
Il datore di lavoro, dovrà attuare ogni misura necessaria per
individuare la presenza di materiali a “potenziale” contenuto
d’amianto. Se vi è anche il minimo dubbio circa la presenza di
amianto il datore di lavoro deve applicare le norme contenute nel
decreto in oggetto.
Il datore di lavoro effettua le valutazioni dei rischi da amianto,
stabilendone la natura, il grado dell’esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.
Per esposizioni sporadiche, a condizione che non venga superato il
valore limite di esposizione (0,1 fibre per centimetro cubo d’aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto
ore), nelle seguenti attività:
- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non
friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e sconfinamento di materiali contenenti
amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell`aria e prelievo dei campioni
ai fini dell`individuazione della presenza di amianto in un
determinato materiale,
il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di notifica all’organo
di vigilanza, di sorveglianza sanitaria e di tenuta del registro di
esposizione.
Negli altri casi il datore di lavoro deve presentare la notifica
che dovrà contenere una serie di indicazioni tra cui l’ubicazione
del cantiere, la data di inizio lavori e la durata degli
stessi.
La notifica viene rieffettuata qualora vi fosse un aumento
significativo dell’esposizione.
Le misure di prevenzione e protezione sono volte alla riduzione
dell’esposizione dei lavoratori al di sotto del valore limite.
Il valore limite di esposizione non deve mai essere superato. Se
cio` dovesse avvenire il datore di lavoro dovrà individuarne le
cause e adottare misure appropriate per riportare il valore al di
sotto di 0,1fibre/cm³.
Se l’esposizione non può essere ridotta è necessario utilizzare
dispositivi di protezioni individuali delle vie respiratorie. L’uso
dei DPI deve, tuttavia, essere limitato.
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere
effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art.
30, comma 4, del D.Lgs. 22/97 (Iscrizione all’Albo Gestori
Rifiuti).
Nulla è cambiato rispetto al D.Lgs. 277/91 per quanto concerne
l’obbligo di predisposizione del piano di lavoro. Copia del piano è
inviata all’organismo di vigilanza
almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori (si ricorda che nel D.Lgs. 277/91
l’organo di vigilanza poteva rilasciare prescrizioni entro 90
giorni dall’invio della documentazione) ma non deve attendere
alcuna autorizzazione dallo stesso.
Chiaramente l’invio della suddetta documentazione sostituisce
l’obbligo di trasmissione della notifica.
Notevolmente ridimensionato, rispetto al D.Lgs. 277/91, è
l’apparato sanzionatorio.
Ad esempio la mancata valutazione dei rischi, da parte del datore
di lavoro, è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda
da 3 a 8 milioni di lire, mentre, per tale inosservanza, con il
D.Lgs. 277 il datore di lavoro e il dirigente erano sanzionati con
l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 50 milioni di
lire.
Il provvedimento entrerà in vigore il 26 settembre 2006.
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