L’Ance in data 15 settembre scorso, in riferimento a quanto
previsto per la sicurezza nei cantieri nel Decreto Bersani, ha
emanato la circolare n. 4034 qui di seguito riportata.
“In attesa della adozione da parte del Ministero del Lavoro di
un’apposita circolare contenente i chiarimenti connessi all’art.
36-bis della L. n. 248/2006, di conversione e modificazione del
cosiddetto decreto Bersani ( D.L. n. 223/2006), l’Ance, sulla base
dei numerosi contatti avuti dalla promulgazione delle legge ad oggi
con i propri referenti presso il Ministero e alla luce delle
numerose richieste pervenute dalle varie associazioni territoriali
circa i punti operativi afferenti la nuova normativa, soprattutto
per ciò che concerne la prossima scadenza prevista per il 1 ottobre
prossimo, entro la quale tutte le imprese che abbiano almeno dieci
dipendenti debbono munirsi di apposito cartellino di cantiere,
precisa quanto segue.
OBBLIGO DEL CARTELLINO
L’art. 36bis, comma 3 sancisce l’obbligo per i datori di lavoro che
operano all`interno di cantieri edili di munire il personale
occupato con apposito cartellino di riconoscimento.
Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Sarà, pertanto, sufficiente l’indicazione del nome, cognome, luogo
e data di nascita del lavoratore.
La legge non richiede formati o modelli particolari per il
cartellino, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione
dell’impresa predisporre dei cartellini che risultino consoni
all’utilizzo richiesto dalla legge. Sara` naturalmente fondamentale
che il lavoratore esibisca tale cartellino al fine di essere
immediatamente riconoscibile al personale ispettivo.
La norma prevede che l’obbligo di indossare il cartellino grava
anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività
all’interno del cantiere.
Per ciò che concerne i datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a quello
dell’esibizione del cartellino da parte del lavoratore, mediante
annotazione su un apposito registro delle presenze, vidimato
dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente
e da tenersi sempre in cantiere, con l’obbligo di compilarlo
giornalmente con le relative presenze.
Si avranno, pertanto, tanti registri quanti cantieri avrà
l’impresa.
Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere
all’obbligo della tenuta del registro in luogo di quello relativo
ai “cartellini”.
Avendo riguardo alla ratio della norma in questione, ciò che ha
ispirato il legislatore nell’istituire l’obbligo è stata la
necessità di rendere trasparente e riconoscibile tutto il personale
impiegato nei cantieri edili, sempre nell’ottica della lotta al
lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.
A tale obbligo dovranno sottostare anche i lavoratori dipendenti di
imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria
opera all’interno del cantiere edile.
Per ciò che attiene alla sanzioni si fa espresso rinvio a quanto
contenuto nel dettato normativo.
Si rammenta che nel caso in cui siano presenti nel cantiere più
datori di lavoro, il committente dell’opera ne risponderà
solidalmente.
SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il primo comma dell’art. 36 bis della L. n. 248/2006 dispone la
sospensione dei lavori da parte del personale ispettivo del
Ministero del Lavoro, anche su segnalazione del personale ispettivo
degli istituti previdenziali, nell’ambito dei cantieri edili. Il
provvedimento sarà adottato qualora si riscontri l’impiego di
personale non risultante dalle scritture contabili o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale e
giornaliero.
Rinviando, per ciò che concerne gli elementi prettamente operativi,
alla nostra news Ance n. 3697 del 25 agosto scorso, recante il
modello relativo al provvedimento di sospensione con
l’individuazione degli organi cui rivolgersi per l’eventuale
impugnazione del provvedimento, nonché agli ulteriori chiarimenti
del Ministero di cui si rimane in attesa, si rendono necessarie
alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione del
provvedimento stesso.
Nell’ipotesi in cui vi sia la presenza nel cantiere di più imprese
anche non appartenenti al settore edile, si rileva che essendo la
ratio della norma in oggetto quella di garantire, mediante
strumenti efficaci, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché
quella di operare nell’ottica della lotta all’evasione contributiva
e fiscale, non può non ritenersi che le imprese interessate alla
previsione legislativa siano tutte quelle che operano
all’interno del cantiere, sia strettamente appartenenti al
settore edile che non.
Per quanto concerne poi il computo del 20% dei lavoratori
irregolari, la percentuale deve essere commisurata alla singola
impresa occupata nel cantiere e non anche a tutto il personale
occupato in cantiere, stante la difficile applicazione del
provvedimento cautelare nel caso contrario.
Conseguentemente, ne deriva che il provvedimento di sospensione
dei lavori non potrà andare a colpire tutto il cantiere, con il
coinvolgimento di tutte le imprese in esso occupate, ma dovrà
colpire la singola impresa irregolare.
Le violazioni previste dal comma 3 sono riferibili, infatti, alle
singole imprese, le quali saranno le sole a poter regolarizzare le
violazioni riscontrate. Una interpretazione difforme creerebbe,
infatti, uno stallo senza eguali che paralizzerebbe l’intero
cantiere senza possibilità, per le imprese non colpite dalla
sanzione, di poter intervenire per il ripristino della situazione
irregolare, con conseguenze anche in ordine alla richiesta di Cig
da parte di quei lavoratori i quali verrebbero a trovarsi
impossibilitati a proseguire l`attivita` lavorativa per una causa
non imputabile al datore di lavoro.
Si rinvia alla circolare del Ministero di prossima pubblicazione
per le ulteriori specificazioni sulla previsione dei citati commi 1
e 2 della vigente legge.
COMUNICAZIONE ANTICIPATA DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO
Nulla di nuovo circa l’obbligo, in vigore dal 12 agosto scorso,
della comunicazione dell’instaurazione dei nuovi rapporti di
lavoro, in carico al datore di lavoro da effettuarsi un giorno
prima dell’instaurazione stessa. Tale previsione, già da tempo
prevista ma non ancora attuata, si colloca nel quadro della lotta
al sommerso e al lavoro irregolare e si rivolge alle imprese edili
in senso stretto.
La documentazione avente data certa fa riferimento alle eventuali
raccomandate a/r fax o posta elettronica con la quale si è data
comunicazione al Centro per l’Impiego competente della nuova
assunzione.
APPALTO E SUBAPPALTO
Anche per ciò che concerne la materia della responsabilità solidale
tra appaltatore e subappaltatore, la L. 248/2006 ha disposto delle
importanti novità volte a garantire misure di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale.
Il disposto normativo ha stabilito, infatti, che l’impresa
appaltatrice è responsabile solidalmente per i mancati versamenti
delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi
dovuti dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, ha
precisato il legislatore, viene meno laddove l’appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti siano stati correttamente
eseguiti.
Tale regime sarà applicabile successivamente all’adozione, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito
decreto interministeriale (Ministero Lavoro e Finanze) che
specifichi la documentazione attestante la regolarità contributiva
e fiscale delle imprese.
L’Ance è intervenuta nei confronti dei suddetti dicasteri
prospettando le necessità e le problematiche del settore in materia
di responsabilità solidale, proponendo di partecipare ad un tavolo
tecnico per l’individuazione dei contenuti di tale decreto.
Si fa riserva di successive comunicazioni a seguito delle
istruzioni emanate dal ministero sull’argomento.”.
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