L'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è, recentemente, intervenuta con la
deliberazione n. 22 del 9 febbraio 2011 depositata il 4
marzo scorso sul problema legato agli interventi di
ricostruzione degli edifici pubblici in Abruzzo, danneggiati
dal sisma del 6 aprile 2009 ed alle deroghe introdotte
dall'articolo 3 dell'Ordinanza n. 3753 del 6.4.2009 ("Primi
interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno
colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009") con particolare riferimento alla
realizzazione degli stessi in
deroga al Codice dei contratti
di cui al D.lgs. 163/2006.
Con la deliberazione in argomento l'Autorità in riferimento ai
propri compiti di regolazione del mercato dei contratti pubblici,
al di là della rigorosa vigilanza sugli specifici interventi, ha
effettuato un
esame e una valutazione delle procedure adottate
dai soggetti attuatori nelle condizioni di emergenza, al fine
di verificarne l'efficacia nonché la coerenza con i principi
generali dell'ordinamento giuridico, ovvero di individuare
eventuali criticità.
Nella deliberazione viene precisato che:
- ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006, con invito rivolto a
imprese individuate a cura del Provveditorato; relativamente
all'individuazione di dette imprese non sono state fornite
indicazioni circa procedure o criteri prestabiliti secondo i quali
è avvenuta la selezione delle stesse;
- che alcune progettazioni sono state affidate in via diretta
o mediante procedure negoziate, individuando i professionisti
nell'ambito dei curricula acquisiti dal Provveditorato; anche
relativamente all'individuazione dei professionisti non sono state
fornite più precise indicazioni circa le procedure o criteri
secondo i quali è avvenuta la selezione degli stessi.
In quasi tutti i lavori sono stati sottoscritti
contratti
aggiuntivoi con rilevanti interventi economici e ciò in
particolare, è avvenuto per gli edifici scolastici, per i quali il
Provveditore aggiunto ha evidenziato come siano stati inizialmente
previsti interventi finalizzati al ripristino e adeguamento
strutturale, mentre, successivamente, è emersa la necessità di
messa a norma degli impianti.
In certi casi
l'importo dell'atto aggiuntivo è stato maggiore a
quello del contratto originario sempre con procedura iniziale
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti.
Nella deliberazione sono stati stati presi in esame cinque
interventi campione, per i quali è stato effettuato un esame di
maggior dettaglio ed alla luce di quanto emerso, il consiglio
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha ritenuto le
procedure adottate, con
specifico riferimento al protrarsi delle stesse successivamente ad
una prima fase emergenziale,
non adeguate ad assicurare il
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza, economicità di cui all'art. 2 del
D.lgs. 163/2006 ed ha rilevato:
- che la stazione appaltante non ha dato conto di prestabilite
modalità e criteri di individuazione degli operatori da invitare
alle singole procedure di gara, assicurando un'adeguata rotazione
degli stessi;
- che le procedure adottate, in relazione alla definizione
progettuale degli interventi, lasciano ampi margini alle iniziative
delle imprese affidatarie - mentre l'esame del CTA del
Provveditorato dei progetti e delle successive perizie di
variante costituisce spesso una mera asseverazione di opere
ormai realizzate - e non appaiono idonee ad assicurare la
congruità economica degli interventi, spesso di importo
considerevole;
- che in relazione al tempo ormai trascorso dall'evento
sismico non ritiene giustificato il protrarsi di procedure
emergenziali, in assenza di una qualificata urgenza, derivante
da specifiche ed eccezionali circostanze.
Per ultimo nella deliberazione viene osservato che
i ribassi
sono generalmente modesti (variabili tra 2,22% e 23,15%, con
netta prevalenza verso i valori più bassi) e che non è possibile
ignorare il confronto con i ribassi conseguiti nelle gare espletate
da altri soggetti attuatori, né con il ribasso conseguito dallo
stesso Provveditorato per lavori affidati con procedura
concorsuale, quali i "Lavori di somma urgenza per la
ristrutturazione della Palazzina Uffici dell’ex Archivio di Stato
sita in L'Aquila - Via Pile, da adibire a sede degli Uffici della
Procura Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila", unici
lavori, tra quelli di cui sono state acquisite specifiche
informazioni, affidati con procedura concorsuale (27,39%).
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