L'attestato di certificazione energetica per gli immobili siti
nella Regione Siciliana deve essere redatto da un tecnico abilitato
(così come definito dall'allegato III del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115) estraneo alla progettazione e alla direzione
lavori e iscritto ad un elenco regionale di soggetti abilitati al
rilascio dell'attestato.
Lo ha definito il Decreto 3 marzo 2011 dell'Assessorato
dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione
Sicilia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regionale n. 13 del 25
marzo 2011.
In particolare, il decreto stabilisce che la richiesta di
iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio
dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale
deve essere formulata al dipartimento regionale dell'energia, che
curerà la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. La richiesta deve
essere presentata secondo il modello di cui all'allegato A del
decreto, a cui seguirà il rilascio di un numero identificativo
personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei
soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati
di certificazione energetica da inviare all'amministrazione
regionale.
A partire dal 21 settembre 2011 (180mo giorno successivo alla
pubblicazione in gazzetta), tutti gli attestati di certificazione
energetica privi del numero identificativo regionale del soggetto
certificatore, non saranno ritenuti validi.
L'attestato di certificazione energetica deve essere, comunque,
redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 192/05 e
s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle
"Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici", emanate con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste
dal decreto 3 marzo 2011 della Regione Sicilia.
Anche le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione
energetica degli edifici seguono la disciplina del D.Lgs. n.
192/2005 e s.m.i. e dalle linee guida nazionali.
L'attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola
unità immobiliare. In caso di compravendita o di locazione di un
intero edificio, l'attestato di certificazione energetica deve
essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al
momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di
locazione.
In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di
regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione
energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è
ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria
dell'edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle
millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di
acqua calda sanitaria.
Per quanto attiene alle procedure relative al rilascio della
certificazione energetica, gli attestati devono essere redatti dai
soggetti certificatori in conformità agli allegati 6 e 7 delle
Linee guida nazionali, previsti, rispettivamente, per edifici
residenziali e non residenziali.
Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della
prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare,
così come previsto dalle Linee guida, devono essere esplicitamente
indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione
delle conseguenti responsabilità professionali.
Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente,
copia dell'attestato di certificazione energetica dovrà essere
trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a cura del
soggetto certificatore. A ciascun attestato di certificazione
energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo
univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel
catasto
energetico degli edifici anche per tutte le eventuali
successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.
Il codice identificativo dell'immobile certificato sarà costituito
da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà
successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli
allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di
efficienza energetica. Il codice identificativo univoco assegnato
dall'amministrazione regionale all'attestato di certificazione
energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne
faranno richiesta.
Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica
all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha
l'obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa
alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa
all'edificio o immobile certificato.
Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e
controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di
certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed
inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei
requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine
potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai
proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi
ritenuti necessari.
L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le
disposizioni contenute nelle Linee guida Nazionali di cui al D.M.
26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da
parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso
di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche
dell'edificio.
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