Sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre è stato pubblicato
il Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante
“
Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA”. Il
provvedimento legislativo è stato varato dal Governo per far fronte
alla bocciatura, da parte della Corte di Giustizia UE, della norme
italiana che prevede l'indetraibilità dell'IVA sulle autovetture
aziendali, per evitare da parte dei contribuenti detrazioni
indiscriminate e detta le modalità per le richieste di rimborso che
potranno essere inoltrate con documentata istanza, a pena
decadenza, entro il 15 dicembre 2006.
Di fatto con il decreto-legge il Governo prende tempo per
quantificare a portata reale della sentenza della Corte di
Giustizia UE sui conti pubblici.
Ricordiamo a proposito che la Corte di giustizia europea, con la
sentenza C-228/05, ha dato torto all'Italia sui limiti imposti
dallo Stato italiano alla detraibilità Iva sulle auto e sui
carburanti utilizzati dalle imprese.La Corte Ue ha inoltre respinto
la richiesta del Governo italiano di limitare i rimborsi
retroattivi che infliggerebbero gravi danni ai conti publici e ha
disposto che non occorre limitare nel tempo gli effetti della
sentenza.
Ma vediamo adesso quali sono gli effetti pratici della Sentenza
unitamente a quelli del decreto-legge n. 258.
Premettendo che la possibilità di detrarre l'Iva è comunque
riferita solamente alle autovetture destinate a utilizzazioni
inerenti a operazioni imponibili, effettuate nell'esercizio
dell'attività d'impresa, e per la percentuale di utilizzazione
dell'autovettura stessa per detti scopi. In particolare si
sottolinea che non costituisce utilizzo nell'esercizio di attività
di impresa l'assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti
(c.d. fringe benefit), il provvedimento prevede che
chi ha
acquistato, fino al 13 settembre 2006, autoveicoli strumentali per
l’attività professionale può richiedere il rimborso dell’Iva non
detratta presentando la relativa istanza su
apposito modello
che l’Agenzia delle Entrate predisporrà entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, entro il 30
ottobre 2006.
Unitamente al modello, l’Agenzia delle Entrate indicherà anche i
documenti da presentare a corredo dell’istanza di rimborso che
andrà inoltrata, per via telematica, entro il 15 dicembre 2006.
Ricapitolando, quindi, per il recupero delle detrazioni Iva
arretrate non è possibile utilizzare il sistema delle detrazioni ma
occorre attendere un modello per la richiesta telematica da
inoltrare entro il 15 dicembre, tenendo anche conto degli effetti
del recupero ai fini delle altre imposte (Irpef, Ires, Irap).
Dal 14 settembre 2006 in poi, i contribuenti dovranno calcolare,
invece, le detrazioni iva spettanti secondo l’inerenza del veicolo
nell’attività svolta mentre il Governo dovrà individuare i
possibili criteri per attribuire le detrazioni sottoponendoli al
Comitato Iva UE per ottenerne l’approvazione e per riportarli
nell’ordinamento nazionale al fine di verificare la condotta tenuta
dai contribuenti sulla base dei nuovi criteri.
Nel file allegato “Esempi dal Sole 24 ore” riportiamo quattro
esempi pratici di rimborsi Iva pubblicati nel “Sole 24 ore” di ieri
18 settembre che si riferiscono:
- al professionista con uso dell’auto, per lo svolgimento
dell’attività professionale, al 60% (Caso 1);
- all’imprenditore individuale con uso dell’auto, per lo
svolgimento dell’attività, al 70% (Caso 2);
- al caso dell’imprenditore individuale con l’uso dell’auto, per
lo svolgimento dell’attività, al 50% (Caso 3);
- alla flotta aziendale con l’uso dell’auto, per lo svolgimento
dell’attività, al 90% (Caso 4);
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