L'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ha emanato la
determinazione n. 3
del 6 aprile 2011 recante "Chiarimenti in ordine
all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall'articolo
74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".
Nella determinazione in argomento l'Autorità precsa che l'articolo
74 del Regolamento prevede le
sanzioni, pecuniarie ed
interdittive, che l'Autorità può comminare in conseguenza degli
inadempimenti posti in essere dalle imprese.
Si tratta, in particolare di:
- sanzioni comminate dall'Autorità per inadempimento da parte
delle Imprese;
- sanzioni comminate dall'Autorità a seguito di segnalazione da
parte delle SOA.
Nel primo caso potrebbe trattarsi di
sanzioni pecuniaria per la
mancata risposta o a risposta priva di almeno uno degli elementi
essenziali entro 30 giorni da parte delle Imprese alle
richieste dell'Autorità; alle sanzioni pecuniare fanno, poi,
seguito nel caso del perdurare dell'inadempimento, la sospensione
dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno o la
decadenza dell'attestazione.
Ulteriori ipotesi di inadempimento delle imprese qualificate
sanzionabili con la sanzione amministrativa pecuniaria sono
previste nel sesto comma dell'articolo 74 del Regolamento e si
tratta delle ipotesi di mancata comunicazione all'Osservatorio,
entro trenta giorni dal loro verificarsi, delle variazioni relative
ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78, nonché
delle variazioni della direzione tecnica di cui all'articolo 87,
comma 6.
La determinazione contiene, poi, l'
allegato 1; si tratta del
modulo per:
- la segnalazione, ai fini dell'inserimento nel casellario
informatico, delle variazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la comunicazione di variazione di requisiti di cui
all'art. 78, comma 1, d.p.r. 207/2010;
- la comunicazione di variazione della direzione tecnica
di cui all'art. 87, comma 6, d.p.r. 207/2010.
Al riguardo si precisa che le imprese sono tenute ad effettuare le
comunicazioni esclusivamente attraverso la compilazione e l'invio
del
modulo cartaceo (allegato 1), disponibile, anche, sul
sito Internet dell'Autorità, nella sezione Servizi - Modulistica.
Successivamente l'Autorità provvederà ad implementare un sistema
informatizzato per l'invio del modulo stesso e la gestione dei dati
in esso contenuti.
Per quanto concerne le
sanzioni comminate dall'Autorità
a
seguito di segnalazione da parte delle SOA, la determinazione,
al paragrafo 1.2, precisa che l’'Autorità può irrogare le sanzioni
sia pecuniarie che interdittive anche nei confronti dell'impresa
che non risponda alle richieste di una SOA finalizzate ad
effettuare le verifiche relative all'accertamento da parte della
SOA della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni di cui agli articoli 78 e 79
presentate dall'impresa ai fini del rilascio dell'attestazione,
nonché del permanere del possesso dei requisiti di ordine
generale.
La determinazione in argomento riporta, poi, al paragrafo 1.3,
l'
ipotesi in cui l'Autorità accerti che l'impresa ha fornito
informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri e
nello stesso viene precisato che l'impresa stessa è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11,
del Codice, fino ad un massimo di euro 51.545.
L'Autorità, per ultimo, nella determinazione in argomento, precisa,
per quanto riguarda il procedimento all'esito del quale possono
essere irrogate le sanzioni pecuniarie ed interdittive, che intende
applicare il procedimento contenuto nel Regolamento in materia di
esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 4,
del D.Lgs. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
marzo 2010, n. 66 e s.m.i.
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