In una nota dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance),
qui di seguito riportata i termini e le modalità sia per la
registrazione dei contratti di affitto in corso al 4 luglio 2006 e
fino ad allora assoggettati a Iva, sia per il pagamento
dell'imposta di registro, definiti con un Provvedimento
dall'agenzia delle Entrate.
La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21
settembre scorso.
“E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il
Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 14
settembre 2006, che, in attuazione a quanto previsto dal D.L.
223/2006, convertito con modifiche dalla legge 248/2006 (art.35,
comma10 quinquies), ha stabilito le modalità e i termini per
effettuare la registrazione dei contratti di locazione in corso al
4 luglio 2006 ed assoggettati ad IVA sino a tale data, nonché per
provvedere al pagamento dell’imposta di registro in misura
proporzionale dovuta in virtù delle nuova disciplina introdotta
dalla citata legge 248/2006 (cfr. Circolare ANCE n. 72 del 28
agosto 2006).
Sono interessati dagli adempimenti previsti dal Provvedimento del
14 settembre 2006 i seguenti contratti in corso di esecuzione alla
data del 4 luglio 2006:
- locazioni aventi ad oggetto abitazioni costruite per la vendita
(assoggettate ad IVA sino al 3 luglio 2006 ed ora esenti, con
applicazione dell’imposta di registro al 2%);
- locazioni di fabbricati strumentali per natura (per le quali si
può optare per l`imponibilita` IVA, con applicazione, in ogni caso,
dell’imposta di registro all’1%)
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Nelle ipotesi di cui sopra è prevista obbligatoriamente, a
prescindere dal numero di immobili posseduti dall’impresa
locatrice, la
registrazione telematica dei dati del
contratto, con le modalità già previste dal Decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche, ossia:
- direttamente tramite Entratel o Internet (con i requisiti
posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle
proprie dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e quelle relative ai
sostituti d`imposta);
- tramite intermediari abilitati (elencati dall`art.15, comma 1,
del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ossia dottori
commercialisti, ragionieri commercialisti, Caf, agenzie di
mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori,
etc.).
La trasmissione telematica deve avere ad oggetto i soli dati del
contratto e non anche il testo dello stesso (art.1, comma 2 del
Provvedimento).
A tal fine, i dati relativi ai contratti di locazione sono stati
integrati per tenere conto delle nuove disposizioni previste dalla
legge 248/2006. In particolare, il dato relativo all```Oggetto
della locazione`` (Allegato tecnico bis al Decreto 31 luglio 1998)
e` stato integrato con i seguenti codici:
- Codice 04
Oggetto della locazione Leasing di immobili abitativi
Aliquota da applicare 2%
- Codice 05
Oggetto della locazione Leasing di immobili strumentali
Aliquota da applicare 1%
- Codice 06
Oggetto della locazione Leasing di immobili strumentali con
esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’IVA Aliquota da
applicare 1%
- Codice 07
Oggetto della locazione Leasing di altro tipo Aliquota da
applicare In base alla normativa vigente
- Codice 08
Oggetto della locazione Locazione di fabbricati abitativi
effettuata da costruttori Aliquota da applicare 2%
- Codice 09
Oggetto della locazione Locazioni di immobili strumentali
Aliquota da applicare 1%
- Codice 10
Oggetto della locazione Locazione di immobili strumentali
con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’IVA
Aliquota da applicare 1%
Indicando, quindi, il codice 10 (o 06 in caso di leasing) il
locatore esercita l’opzione per l`imponibilità IVA dei contratti
aventi ad oggetto fabbricati strumentali, con efficacia a decorrere
dal 4 luglio 2006 (art.35, comma 10 quinquies della legge
248/2006).
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione telematica dei contratti
i soli locatari (utilizzatori) che siano persone fisiche non
esercenti attività di impresa, arti o professioni (art.1, comma 4,
del Provvedimento)[1]. Questi ultimi, quindi, possono procedere
alla registrazione del contratto nei modi ordinari stabiliti dal
D.P.R. 131/1986 (registrazione presso un ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate, con pagamento della relativa imposta
tramite F23).
DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DEL’IMPOSTA DI REGISTRO
L’imposta di registro è dovuta assumendo, quale base imponibile, il
corrispettivo pattuito per l’intera residua durata del contratto,
calcolata a decorrere dal 4 luglio 2006, e deve essere
versata
tramite F24 telematico (art.1, comma 2, del Provvedimento del
14 settembre 2006 e art.21 del Decreto dirigenziale del 31 luglio
1998), con le seguenti modalità tra loro alternative:
- annualmente, sull’ammontare del corrispettivo relativo a
ciascuna annualità che abbia scadenza successiva al 4 luglio
2006;
- in un`unica soluzione, sull’importo complessivo dei
canoni relativi all’intera durata residua del contratto calcolata a
partire dal 4 luglio 2006.
In questo caso, la riduzione dell’imposta, pari alla metà del tasso
di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità
(art.5, nota I, della Tariffa allegata al D.P.R.131/1986), spetta a
condizione che il contratto abbia durata complessiva superiore a 2
anni e durata residua (calcolata a partire dal 4 luglio 2006)
superiore a 12 mesi (art.2, comma 3, del Provvedimento).
Inoltre, nell’ipotesi in cui nel contratto sia stabilito un
corrispettivo solo in parte determinato, l’imposta dovuta in
relazione all’ammontare già determinato va versata con le modalità
di cui sopra, mentre la restante parte deve essere versata entro
venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa, sempre
per via telematica (utilizzando apposito codice tributo - art.2,
comma 4, del Provvedimento)[2].
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
Il Provvedimento ministeriale stabilisce (art.3) che gli
adempimenti connessi alla registrazione dei contratti ed al
versamento della relativa imposta devono essere effettuati nel
periodo compreso tra il 1° novembre 2006 ed il 30 novembre
2006.
L’omissione degli adempimenti comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art.69 del D.P.R. 131/1986,
che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
________________________________________
[1] La disposizione è volta a garantire la possibilità, anche per i
locatari persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di
impresa, arti o professioni, di adempiere agli obblighi connessi
alla registrazione dei contratti ed all’assolvimento della relativa
imposta, tenuto conto del principio di solidarietà che coinvolge
entrambi i contraenti nella corretta esecuzione di tali adempimenti
(art.10 del D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l’obbligo di
registrazione e art.57, comma 1, del medesimo Decreto per quanto
riguarda il pagamento dell’imposta di registro).
[2] Il versamento integrativo dell’imposta di registro, eseguito
per via telematica, sostituisce l’obbligo di denuncia previsto,
dall`art.19 del D.P.R. 131/1986, in relazione, tra l’altro, a
eventi successivi alla registrazione che diano luogo ad ulteriore
liquidazione di imposta (generalmente da effettuare entro i 20
giorni successivi al verificarsi dell’evento presso l’ufficio che
ha registrato l’atto).
© Riproduzione riservata