L'art. 39, comma 1, della L. 724/1994 (cosiddetto secondo condono)
ha introdotto un limite quantitativo per l'ammissibilità della
procedura di condono. In particolare, la norma testualmente dispone
che "Le disposizioni (...) si applicano alle opere abusive che non
abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi".
Con Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2241/ UL del 17
giugno 1995 è stato chiarito che "il limite volumetrico per
l'ammissibilità della sanatoria si applica alle costruzioni abusive
a carattere residenziale e non a quelle destinate ad altri usi",
interpretazione accolta anche da alcune pronunce giurisprudenziali
(tra le tante Tar Campania, sez II, n. 803/2003; Tar Lazio, Sez II,
n. 13716/2003).
Tale orientamento è stato, tuttavia, recentemente modificato da
altre pronunce giurisprudenziali (Cons. Stato , Sez V, n.
3098/2008; Tar Campania, Sez II, n. 178/2007; Tar Friuli Venezia
Giulia, Sez I, n. 124/2000) che hanno sostanzialmente evidenziato
come non possa essere condivisa la tesi sostenuta nella citata
Circolare non sussistendo alcun "argomento di carattere logico e
letterale che permetta di circoscrivere alle sole opere
residenziali il limite massimo dell'ampliamento volumetrico
(...)".
Tale nuova interpretazione è stata accolta dall'Ufficio legislativo
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in una
recente nota in risposta ad un quesito formulato dal Comune del
Torre di Greco ha ritenuto condivisibile il nuovo indirizzo
giurisprudenziale sul presupposto proprio dell'assenza di un
argomento letterale o giuridico a fondamento delle argomentazioni
svolte nella precedente Circolare.
Fonte: ANCE
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