Autorità Lavori Pubblici: Indicazioni operative sulla procedura negoziata

12/05/2011

Sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio scorso è stata pubblicata la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.
L'Autorità nell'evidenziare che successivamente all'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro ha, preliminarmente, segnalato che, a seguito del predetto ampliamento della possibilità di avvalersi della procedura negoziata, sono emerse alcune problematiche peculiari, in particolare:
  • la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione nell'attivazione della procedura negoziata senza bando;
  • le regole applicabili a siffatta procedura;
  • i criteri di selezione delle imprese.

Anche a seguito di una procedura di consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate, al fine di valutare la necessità di chiarimenti su tali affidamenti, sono emerse difficoltà operative circa la gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i lavori pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis del Codice), con particolare riferimento alla conduzione dell’indagine di mercato e della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice). La presente determinazione contiene quindi alcune linee guida per la gestione di tale procedura.

Nella determinazione in argomento, l'Autorità, successivamente ad un paragrafo in cui viene individuato il quadro normativo, analizza l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con particolare riferimento all’articolo 122, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006 tratta dettagliatamente in alcuni paragrafi:
  • l'inquadramento generale;
  • l'analisi dei principi generali;
  • l'obbligo di motivazione;
  • il procedimento:
  • le modalità di effettuazione dell'indagine di mercato;
  • lo svolgimento della gara informale.

Nelle considerazioni conclusive, l'Autorità precisa, anche, che:
  • la stazione appaltante, sulla base dei criteri individuati, può conciliare il rispetto dei principi comunitari e del principio di economicità con le esigenze di celerità e semplificazione proprie delle procedure negoziate senza bando, in relazione all'importo dei contratti;
  • l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione potrebbe contemperare le esigenze di semplificazione sottese all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto del principio di trasparenza e di economicità;
  • per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture la procedura negoziata consiste sostanzialmente nell'utilizzo del cottimo fiduciario nei casi previsti dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai regolamenti delle amministrazioni, ferma restando la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando nei casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del Codice e con le semplificazioni previste dall'articolo 124 del Codice stesso con riguardo ai termini. Per tale procedura può farsi comunque riferimento alle indicazioni sopra illustrate circa l'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti;

Per ultimo, nella determinazione in argomento, vengono effettuate alcune precisazioni circa il cottimo fiduciario, stante la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale strumento soprattutto nei servizi e forniture.

A cura di Paolo Oreto


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