Sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio scorso è stata
pubblicata la
Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011
dell'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture recante “Indicazioni operative inerenti
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con
particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma
7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.
L'Autorità nell'evidenziare che
successivamente all'entrata in
vigore della legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando
l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha
innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura
negoziata senza bando portandola
da 100.000 euro a 500.000
euro ha, preliminarmente, segnalato che, a seguito del predetto
ampliamento della possibilità di avvalersi della procedura
negoziata, sono emerse alcune problematiche peculiari, in
particolare:
- la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione
nell'attivazione della procedura negoziata senza bando;
- le regole applicabili a siffatta procedura;
- i criteri di selezione delle imprese.
Anche a seguito di una
procedura di consultazione pubblica degli
operatori del settore e delle amministrazioni interessate, al
fine di valutare la necessità di chiarimenti su tali affidamenti,
sono emerse
difficoltà operative circa la gestione della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i
lavori pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis del
Codice), con particolare riferimento alla conduzione dell’indagine
di mercato e della gara informale (articolo 57, comma 6 del
Codice). La presente determinazione contiene quindi alcune linee
guida per la gestione di tale procedura.
Nella determinazione in argomento, l'Autorità, successivamente ad
un paragrafo in cui viene individuato il quadro normativo, analizza
l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con particolare
riferimento all’articolo 122, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006
tratta dettagliatamente in alcuni paragrafi:
- l'inquadramento generale;
- l'analisi dei principi generali;
- l'obbligo di motivazione;
- il procedimento:
- le modalità di effettuazione dell'indagine di mercato;
- lo svolgimento della gara informale.
Nelle considerazioni conclusive, l'Autorità precisa, anche, che:
- la stazione appaltante, sulla base dei criteri individuati, può
conciliare il rispetto dei principi comunitari e del principio di
economicità con le esigenze di celerità e semplificazione proprie
delle procedure negoziate senza bando, in relazione all'importo dei
contratti;
- l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione
potrebbe contemperare le esigenze di semplificazione sottese
all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della parità
di condizioni dei partecipanti nel rispetto del principio di
trasparenza e di economicità;
- per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture la
procedura negoziata consiste sostanzialmente nell'utilizzo del
cottimo fiduciario nei casi previsti dall'articolo 125 del D.Lgs.
n. 163/2006 e dai regolamenti delle amministrazioni, ferma restando
la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando nei
casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del Codice e con le
semplificazioni previste dall'articolo 124 del Codice stesso con
riguardo ai termini. Per tale procedura può farsi comunque
riferimento alle indicazioni sopra illustrate circa l'articolo 57,
comma 6 del Codice dei contratti;
Per ultimo, nella determinazione in argomento, vengono effettuate
alcune precisazioni circa il cottimo fiduciario, stante la
riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale strumento
soprattutto nei servizi e forniture.
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