Sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 è stato
pubblicato il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 recante
"
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia" meglio noto come "
Decreto Sviluppo" che
contiene all'articolo 4 importanti modifiche al Codice dei
contratti ed al Regolamento di attuazione dello stesso.
Con l'occasione è utile precisare che il testo, prima della firma
del Capo dello Stato, ha subito piccole variazioni ed, in
particolare, per quanto concerne le modifiche al codice dei
contratti, è stato modificato l'articolo 246-bis, in materia di
responsabilità per lite temeraria.
Entrando nel dettaglio ricordiamo alcune modifiche alcune delle
quali hanno suscitato notevoli perplessità.
Innalzamento della soglia per la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara
Con le modifiche introdotte all'articolo 122 del codice dei
contratti viene estesa la possibilità, già esistente per i lavori
di importo pari o inferiore a 500.00 euro, dell'utilizzzione della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
lavori di importo inferiore ad un 1.000.000 di euro.
Nella nuova stesura del comma 7 viene precisato che per i lavori di
importo superiore a 500.000 euro l'invito deve essere rivolto ad
almeno 10 soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000
euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in
tali numeri.
Innalzamento della soglia per la procedura ristretta
semplificata
Nel caso di appalti aventi ad oggetto soltanto l'esecuzione dei
lavori, l'originaria soglia di 1.000.000 di euro per i quali le
stazioni appaltanti avevano la facoltà, senza procedere a
pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno
venti concorrenti viene innalzata ad 1.500.000 euro.
Requisiti di ordine generale
Con l'inserimento del comma 1-ter nell'articolo 38 viene precisato
che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un
anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.
Bandi di gara
Con il comma 4-bis inserito nell'articolo 64 del Codice dei
contratti viene precisato che i bandi devono essere predisposti
dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo)
approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali
interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione
di cui all'articolo 46, comma 1-bis del Codice dei contratti. Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano
espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.
Varianti in corso d'opera
Le varianti disposte dal direttore dei lavori, ai sensi del secondo
periodo delcomma 4 dell'articolo 132 del Codice dei contratti,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
oltre ad essere contenute nel 5 per cento dell'importo originario
del contratto, devono trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi
d'asta conseguiti.
Adeguamento prezzi
Con le modifiche introdotte al comma 4 dell'articolo 133 la
compemsazione per eventuali aumenti repentini, in aumento o in
dimininuzione, dei prezzi viene effettuata non più per la
percentuale eccedente il 10 per cento ma per la metà di tale
percentuale. La compensazione viene, quindi, determinata applicando
la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei
lavori.
Finanza di progetto
Notevoli novità per la Finanza di progetto con le modifiche
introdotte ai commi 19 e 20 dell'articolo 153 del Codice dei
contratti.
Di fatto gli operatori economici potranno presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità
non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ma la proposta non dovrà contenere soltanto lo studio di
fattibilità ma, anche, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca
e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione.
Accordo bonario
Con le modifiche introdotte all'articolo 240 del Codice dei
contratti viene previsto che il responsabile del procedimento
promuova la costituzione di apposita commissione entro trenta
giorni dalla comunicazione con cui il direttore dei lavori dà
comunicazione al responsabile del procedimento stesso delle
riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria
relazione riservata. Ulteriori termini più ristretti vengono
inseriti nel comma 6 e viene, nel comma 10, precisato che il
compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di
65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Riserve
L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere
superiore al venti per cento dell’importo contrattuale e non
possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai
sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di
verifica: queste le novità per le modifiche introdotte all'articolo
240-bis del Codice dei contratti.
Esclusione automatica delle offerte anomale
Con l’inserimento del nuovo comma 20-bis nell’articolo 253 relativo
alle norme transitorie le stazioni appaltanti possono applicare
fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122,
comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 28. Viene, di fatto consentita
l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso di offerte
ammesse pari o superiore a 10 e per importi al di sotto della
soglia comunitaria e, quindi pari a 4.845.000 per lavori e a
193.000 per servizi.
Qualificazione delle imprese e dei professionisti
Con le modifiche introdotte ai commi 9-bis e 15-bis dell’articolo
253 relativo alle norme transitorie viene definita un’ulteriore
proroga fino al 2013 delle disposizioni che consentono ai
professionisti ed alle imprese, ai fini della qualificazione, di
presentare i requisiti relativi ai cinque migliori anni del
decennio precedente.
Responsabilità per lite temeraria
Viene inserito in nuovo articolo 246-bis per mezzo del quale nei
giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del
codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte
soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la
decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati.
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