Decreto sviluppo: Con la pubblicazione sulla Gazzetta, in vigore le modifiche al codice dei contratti

16/05/2011

Sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" meglio noto come "Decreto Sviluppo" che contiene all'articolo 4 importanti modifiche al Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione dello stesso.
Con l'occasione è utile precisare che il testo, prima della firma del Capo dello Stato, ha subito piccole variazioni ed, in particolare, per quanto concerne le modifiche al codice dei contratti, è stato modificato l'articolo 246-bis, in materia di responsabilità per lite temeraria.

Entrando nel dettaglio ricordiamo alcune modifiche alcune delle quali hanno suscitato notevoli perplessità.

Innalzamento della soglia per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
Con le modifiche introdotte all'articolo 122 del codice dei contratti viene estesa la possibilità, già esistente per i lavori di importo pari o inferiore a 500.00 euro, dell'utilizzzione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai lavori di importo inferiore ad un 1.000.000 di euro.
Nella nuova stesura del comma 7 viene precisato che per i lavori di importo superiore a 500.000 euro l'invito deve essere rivolto ad almeno 10 soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

Innalzamento della soglia per la procedura ristretta semplificata
Nel caso di appalti aventi ad oggetto soltanto l'esecuzione dei lavori, l'originaria soglia di 1.000.000 di euro per i quali le stazioni appaltanti avevano la facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti viene innalzata ad 1.500.000 euro.

Requisiti di ordine generale
Con l'inserimento del comma 1-ter nell'articolo 38 viene precisato che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Bandi di gara
Con il comma 4-bis inserito nell'articolo 64 del Codice dei contratti viene precisato che i bandi devono essere predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis del Codice dei contratti. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.

Varianti in corso d'opera
Le varianti disposte dal direttore dei lavori, ai sensi del secondo periodo delcomma 4 dell'articolo 132 del Codice dei contratti, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, oltre ad essere contenute nel 5 per cento dell'importo originario del contratto, devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

Adeguamento prezzi
Con le modifiche introdotte al comma 4 dell'articolo 133 la compemsazione per eventuali aumenti repentini, in aumento o in dimininuzione, dei prezzi viene effettuata non più per la percentuale eccedente il 10 per cento ma per la metà di tale percentuale. La compensazione viene, quindi, determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Finanza di progetto
Notevoli novità per la Finanza di progetto con le modifiche introdotte ai commi 19 e 20 dell'articolo 153 del Codice dei contratti.
Di fatto gli operatori economici potranno presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ma la proposta non dovrà contenere soltanto lo studio di fattibilità ma, anche, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Accordo bonario
Con le modifiche introdotte all'articolo 240 del Codice dei contratti viene previsto che il responsabile del procedimento promuova la costituzione di apposita commissione entro trenta giorni dalla comunicazione con cui il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento stesso delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. Ulteriori termini più ristretti vengono inseriti nel comma 6 e viene, nel comma 10, precisato che il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Riserve
L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale e non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica: queste le novità per le modifiche introdotte all'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Esclusione automatica delle offerte anomale
Con l’inserimento del nuovo comma 20-bis nell’articolo 253 relativo alle norme transitorie le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28. Viene, di fatto consentita l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso di offerte ammesse pari o superiore a 10 e per importi al di sotto della soglia comunitaria e, quindi pari a 4.845.000 per lavori e a 193.000 per servizi.

Qualificazione delle imprese e dei professionisti
Con le modifiche introdotte ai commi 9-bis e 15-bis dell’articolo 253 relativo alle norme transitorie viene definita un’ulteriore proroga fino al 2013 delle disposizioni che consentono ai professionisti ed alle imprese, ai fini della qualificazione, di presentare i requisiti relativi ai cinque migliori anni del decennio precedente.

Responsabilità per lite temeraria
Viene inserito in nuovo articolo 246-bis per mezzo del quale nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

A cura di Paolo Oreto


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