I geometri possono progettare edifici in cemento armato di modeste dimensioni

25/05/2011

Come in uno delle migliori gialli di Camilleri, in cui il grande Montalbano, tra colpi di scena e piste fuorvianti, deve trovare l'assassino, continua la saga delle competenze professionali che questa volta vede il Tribunale Amministrativo di Catania contro l'orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione. Questa volta di TAR di Catania, con la sentenza n. 1022 dello scorso 22 aprile, ha affermato che la progettazione di un "modesto" edificio civile può essere eseguita da un geometra anche in zona sismica e nel caso di impiego di cemento armato.

In particolare ricordiamo:
  • La sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2009, n. 19292 la quale affermava che ai tecnici diplomati (geometri e periti edili) sono consentite le attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica (leggi news).
  • La sentenza del TAR Campano del 28 giugno 2010, n. 9772 che riteneva illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (leggi news).
  • La Sentenza del TAR Abruzzo del 16 novembre 2010, n. 1213 che ha rigettato il ricorso presentato da un geometra per l'annullamento di un provvedimento che respingeva la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale, formato da due fabbricati, per complessive 10 unità abitative, in quanto la progettazione edilizia ed urbanistica dell'intervento proposto era di competenza di tecnici abilitati ingegneri o architetti e non di un tecnico diplomato geometra (leggi news).
  • La sentenza del TAR Pugliese del 18 novembre 2010 n. 3920 che ha accolto il ricorso proposto dai Collegi provinciali dei geometri di Puglia per l'annullamento di una circolare interpretativa della Regione Puglia che limitava le competenze dei geometri sui progetti di costruzione in aree sismiche, a vantaggio dei soli architetti sez.A ed ingegneri sez. A (leggi news).

Ciò premesso, il TAR di Catania ha ricordato due sentenze della Cassazione (II, n. 17028/2006, e n. 19292/2009) che ha considerato nulli sul piano civilistico i contratti d'opera professionale stipulati da geometri in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato. I giudici siciliani hanno, però, affermato di non condividere la posizione della Suprema Corte, in quanto non tiene conto che anche le norme relative alle costruzioni in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso richiamo per relationem alle competenze stabilite dall'ordinamento professionale dei geometri.

Il TAR di Catania ha ricordato, inoltre, che in zona sismica, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra) contempla chiaramente - tra le varie ipotesi - le attività di "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".
Nei limiti del carattere "modesto" dell'edificio civile, la progettazione può essere eseguita quindi in zona sismica anche da un geometra. Ma non solo: tale competenza permane anche (art. 2 Legge n. 1086/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ribadito anche dall'art. 64. co. 2, del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001) nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l'impiego di cemento armato.

Tutto ciò premesso, il TAR di Catania ha contestualizzato gli orientamenti della recente giurisprudenza, affermando di dover necessariamente analizzare il caso. Ci chiediamo noi: è mai possibile che non si riesca a definire a livello normativo il problema, in modo chiaro, definito e che eviti ulteriori ricorsi e sentenze che non fanno altro che fomentare gli animi e creare incertezze? Ma questa è un'altra storia...

Nel caso di specie, il progetto architettonico - ossia, quello concernente l'aspetto estetico, la collocazione spaziale, e l'immagine dimensionale dell'edificio - è stato redatto da un geometra (e poi sottoscritto "per presa visione" da un ingegnere); mentre tutte le altre tavole progettuali, che potremmo definire come veri "progetti strutturali" (elencate come tavole nn. 4, 5, 6 e 7), sono state regolarmente redatte da un ingegnere. Cioè, in altri termini, non siamo in presenza di un progetto ascritto solo al geometra; ma di una progettazione effettuata a più mani, nella quale l'apporto dell'ingegnere risulta prevalente sul piano quantitativo e tecnico, mentre quello del progettista/geometra è secondario e per certi versi atecnico, essendo limitato a definire l'aspetto esteriore dell'edificio.

Il TAR ha evidenziato come tutto ciò che attiene alla sicurezza, staticità e robustezza dell'edificio è stato regolarmente progettato da un tecnico laureato in ingegneria e che è giuridicamente irrilevante la circostanza che il geometra abbia semplicemente confezionato l'aspetto esteriore della costruzione, lasciando correttamente all'ingegnere il compito di determinare gli aspetti tecnico/costruttivi del "disegno" proposto.

Anche il Consiglio di Stato con una sentenza del 1999 (Cons. Stato, V, 83/1999) ha precisato il ruolo da attribuire, nella progettazione, all'intervento del tecnico laureato: "In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che, mediante la sottoscrizione, abbia effettuato la supervisione del progetto stesso elaborato da un geometra o da un perito, assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità."

Se dunque il legislatore ha richiesto l'intervento dell'ingegnere (o architetto) al fine di tutelare direttamente la staticità dell'edificio e, indirettamente, la sicurezza pubblica; e se - a tali fini - viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la "ratifica, con assunzione di responsabilità" ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che, a maggior ragione, sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contempli gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.



© Riproduzione riservata