Come in uno delle migliori gialli di Camilleri, in cui il grande
Montalbano, tra colpi di scena e piste fuorvianti, deve trovare
l'assassino, continua la saga delle competenze professionali che
questa volta vede il Tribunale Amministrativo di Catania contro
l'orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione. Questa volta
di TAR di Catania, con la sentenza n. 1022 dello scorso 22 aprile,
ha affermato che la progettazione di un "modesto" edificio civile
può essere eseguita da un geometra anche in zona sismica e nel caso
di impiego di cemento armato.
In particolare ricordiamo:
- La sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2009, n.
19292 la quale affermava che ai tecnici diplomati (geometri e
periti edili) sono consentite le attività di progettazione,
direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con
esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture
in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli
manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati
alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni
di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo
per l'incolumità pubblica (leggi news).
- La sentenza del TAR Campano del 28 giugno 2010, n. 9772 che
riteneva illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto
redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se
non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui
le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive
rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista,
spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione
circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al
fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in
cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta
costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la
competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e
segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (leggi news).
- La Sentenza del TAR Abruzzo del 16 novembre 2010, n. 1213 che
ha rigettato il ricorso presentato da un geometra per
l'annullamento di un provvedimento che respingeva la richiesta di
permesso di costruire per la realizzazione di un complesso
residenziale, formato da due fabbricati, per complessive 10 unità
abitative, in quanto la progettazione edilizia ed urbanistica
dell'intervento proposto era di competenza di tecnici abilitati
ingegneri o architetti e non di un tecnico diplomato geometra
(leggi news).
- La sentenza del TAR Pugliese del 18 novembre 2010 n. 3920 che
ha accolto il ricorso proposto dai Collegi provinciali dei geometri
di Puglia per l'annullamento di una circolare interpretativa della
Regione Puglia che limitava le competenze dei geometri sui progetti
di costruzione in aree sismiche, a vantaggio dei soli architetti
sez.A ed ingegneri sez. A (leggi news).
Ciò premesso, il TAR di Catania ha ricordato due sentenze della
Cassazione (II, n. 17028/2006, e n. 19292/2009) che ha considerato
nulli sul piano civilistico i contratti d'opera professionale
stipulati da geometri in quanto aventi ad oggetto la realizzazione
di opere in cemento armato. I giudici siciliani hanno, però,
affermato di non condividere la posizione della Suprema Corte, in
quanto non tiene conto che anche le norme relative alle costruzioni
in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche,
fanno espresso richiamo per relationem alle competenze stabilite
dall'ordinamento professionale dei geometri.
Il TAR di Catania ha ricordato, inoltre, che in zona sismica, ai
sensi dell'art. 17 della Legge n. 64/1974, possono essere eseguite
costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti
edili iscritti nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione
di geometra) contempla chiaramente - tra le varie ipotesi - le
attività di "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni
civili".
Nei limiti del carattere "modesto" dell'edificio civile, la
progettazione può essere eseguita quindi in zona sismica anche da
un geometra. Ma non solo: tale competenza permane anche (art. 2
Legge n. 1086/1971 - Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, ribadito anche dall'art. 64. co. 2, del T.U.
Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001) nelle ipotesi in cui il
progetto (di edificio modesto) preveda l'impiego di cemento
armato.
Tutto ciò premesso, il TAR di Catania ha contestualizzato gli
orientamenti della recente giurisprudenza, affermando di dover
necessariamente analizzare il caso. Ci chiediamo noi:
è mai
possibile che non si riesca a definire a livello normativo il
problema, in modo chiaro, definito e che eviti ulteriori ricorsi e
sentenze che non fanno altro che fomentare gli animi e creare
incertezze? Ma questa è un'altra storia...
Nel caso di specie, il progetto architettonico - ossia, quello
concernente l'aspetto estetico, la collocazione spaziale, e
l'immagine dimensionale dell'edificio - è stato redatto da un
geometra (e poi sottoscritto "per presa visione" da un ingegnere);
mentre tutte le altre tavole progettuali, che potremmo definire
come veri "progetti strutturali" (elencate come tavole nn. 4, 5, 6
e 7), sono state regolarmente redatte da un ingegnere. Cioè, in
altri termini, non siamo in presenza di un progetto ascritto solo
al geometra; ma di una progettazione effettuata a più mani, nella
quale l'apporto dell'ingegnere risulta prevalente sul piano
quantitativo e tecnico, mentre quello del progettista/geometra è
secondario e per certi versi atecnico, essendo limitato a definire
l'aspetto esteriore dell'edificio.
Il TAR ha evidenziato come tutto ciò che attiene alla sicurezza,
staticità e robustezza dell'edificio è stato regolarmente
progettato da un tecnico laureato in ingegneria e che è
giuridicamente irrilevante la circostanza che il geometra abbia
semplicemente confezionato l'aspetto esteriore della costruzione,
lasciando correttamente all'ingegnere il compito di determinare gli
aspetti tecnico/costruttivi del "disegno" proposto.
Anche il Consiglio di Stato con una sentenza del 1999 (Cons. Stato,
V, 83/1999) ha precisato il ruolo da attribuire, nella
progettazione, all'intervento del tecnico laureato:
"In materia
di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla
disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei
geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece
necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16
r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n.
2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537)
consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il
profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell'assicurare
l'incolumità delle persone; pertanto, per le opere per le quali
è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è
necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la
paternità, ma è sufficiente che, mediante la sottoscrizione, abbia
effettuato la supervisione del progetto stesso elaborato da un
geometra o da un perito, assumendone la responsabilità dopo aver
verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture,
nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche
sotto il profilo della tutela della pubblica
incolumità."
Se dunque il legislatore ha richiesto l'intervento dell'ingegnere
(o architetto) al fine di tutelare direttamente la staticità
dell'edificio e, indirettamente, la sicurezza pubblica; e se - a
tali fini - viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la
"ratifica, con assunzione di responsabilità" ad opera di un
ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve
ritenere che, a maggior ragione,
sia legittimo ed ammissibile il
progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte
architettonica, allorquando lo stesso contempli gli elaborati
tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.
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