La regione siciliana con circolare 18 settembre 2006
dell’Assessorato Lavori Pubblici pubblicata nella Gazzetta
regionale n. 45 del 25 settembre scorso interviene sul problema
dell’applicabilità nel territorio della Regione del Codice degli
appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Nella circolare che riporta, in pratica, il parere 4 agosto 2006,
dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
viene precisato che per le
forniture di beni, gli appalti di
servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi il
legislatore regionale ha operato un rinvio dinamico alla disciplina
statale, richiamando, agli artt. 31, 32, e 33 della legge regionale
n. 7/2002, rispettivamente i decreti legislativi nn. 358/92, 157/95
e 158/95, e successive modifiche ed integrazioni; poiché tali
normative sono state abrogate dal decreto legislativo n. 163/2006,
quest'ultima disciplina
risulta immediatamente applicabile
in virtù del predetto rinvio "dinamico" alle norme statali che
consente l'adeguamento della legge regionale alle modifiche
eventualmente intervenute nell'ordinamento statale con correttivi
nell'ipotesi in cui vi sia una diversa regolamentazione della
stessa materia ad opera di una disposizione regionale.
Per esempio, nell'ipotesi di norme che regolano la pubblicità dei
bandi di gara per gli appalti di forniture di beni e per gli
appalti di servizi, sussistendo una specifica disciplina regionale,
l'art. 35 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed
integrazioni, non potrà farsi luogo all'applicazione dell'art. 66
del decreto legislativo n. 163/06.
Per quanto riguarda, invece, i
lavori pubblici il comma 3
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006, enumera una serie
di materie, che, in ossequio all'art. 117, comma 2, della
Costituzione, come novellato a seguito della legge costituzionale
n. 3/2001, di riforma del titolo V della Costituzione, sono rimesse
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e per le quali non è
ammessa alcuna disciplina regionale difforme.
Tale disposizione del codice, tuttavia, non può riguardare le
regioni a statuto speciale, atteso che la specifica esclusività
della competenza legislativa della Regione siciliana in materia di
lavori pubblici deriva non tanto dal novellato art. 117 Cost.,
quanto dall'art. 14, lett. g), dello Statuto della Regione
siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.
Non significa, naturalmente, che la competenza esclusiva della
Regione in materia di lavori pubblici non trovi dei limiti; questi
sono costituiti in primo luogo dal rispetto della Costituzione,
dello Statuto e delle relative norme di attuazione, nonché dai
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi
internazionali ed infine dei principi delle grandi riforme
economico-sociali.
L'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ha statuito che
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica nel territorio della
Regione siciliana nel testo vigente alla data di approvazione della
presente legge".
Alla stregua di un'interpretazione strettamente letterale, poiché
il rinvio alla norma statale contenuto nella legge regionale n.
7/2002, è un rinvio "statico" o ricettizio, la legge statale
richiamata è stata applicata nell'ordinamento regionale secondo la
formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore di quella
regionale di recepimento e, quindi, le modifiche o le abrogazioni
apportate dal legislatore statale alla normativa nazionale
recepita, non hanno avuto effetto sull'ordinamento della Regione se
non a seguito di un'ulteriore intervento del legislatore regionale,
ad eccezione di quelle norme concernenti materie che sono riservate
all'esclusiva competenza dello Stato.
Tali norme, infatti, sono state formalmente recepite dal
legislatore regionale con le leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003, e
pertanto le loro successive modificazioni, ivi comprese quelle del
codice dei contratti, hanno diretta applicazione nell'ordinamento
regionale senza trovare preclusioni nel menzionato rinvio statico.
Ci si riferisce ad esempio alla materia dell'arbitrato o della
giurisdizione su cui la Regione siciliana non ha potestà
legislativa.
Il codice dei contratti, inoltre, va applicato ove recepisca norme
comunitarie immediatamente precettive (direttive "self
executing").
Si pensi, a titolo esemplificativo all'istituto del dialogo
competitivo (art. 58 ) o dell'avvalimento (art. 49), la cui entrata
in vigore, tuttavia, con decreto legge n. 173/2006, convertito in
legge 12 luglio 2006, n. 228 (cosiddetta "legge milleproroghe"), è
stata differita (per l'avvalimento solo relativamente al comma 10
che riguarda il divieto di subappalto), differimenti che,
ovviamente, trovano pure applicazione pure essi in Sicilia.
Pertanto, al di fuori delle surriferite ipotesi, si ritiene che,
anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006,
e sino all'emanazione della normativa regionale di adeguamento,
trovi applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia
di lavori pubblici, fermo restando l'obbligo della Regione di
adeguarsi ai principi fondamentali del codice dei contratti che
costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
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