Gli Appalti sotto soglia
In prima battuta occorre chiarire il significato e gli effetti del
concetto di soglia comunitaria nell’affidamento degli appalti
pubblici. Nell’ambito del diritto comunitario degli appalti
pubblici, le soglie sono un meccanismo empirico di individuazione
della cosiddetta “rilevanza comunitaria”. Una procedura di appalto
pubblico è considerata meritevole di interesse comunitario se il
suo importo è superiore a determinate soglie di valore. Il
superamento di tali soglie consente l’applicazione delle direttive
europee sugli appalti pubblici e, conseguentemente, l’applicazione
della normativa nazionale di recepimento delle stesse. Con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (il “Codice
degli appalti”) si è provveduto a rivedere le soglie di rilevanza
comunitaria stabilendo i seguenti importi:
- euro 137.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati dalle Amministrazioni Centrali;
- euro 211.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalla Amministrazioni
Centrali nonché per gli appalti stipulati da qualsivoglia stazione
appaltanti in relazione a specifici servizi indicati negli allegati
al codice degli appalti(1);
- euro 5.278.000 per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
Gli appalti pubblici di importo inferiore a quelli su elencati,
ovvero gli appalti cd. sotto soglia, non rientrano nel campo di
applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti, né del
Codice degli appalti in relazione alle norme che prevedono obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Ciò
detto, le procedure di affidamento degli appalti sotto soglia sono
state oggetto di divergenze interpretative.
La sentenza del TAR Lazio n. 7375 del 23 agosto 2006
Un recente contributo di sicuro interesse al fine della
individuazione dei principi applicabili alle procedure di
affidamento degli appalti sotto soglia è la pronuncia del Tar Lazio
n. 7375 del 23 agosto 2006. Tale sentenza prende spunto da un
ricorso esperito contro l’affidamento diretto di un appalto di
servizi per un valore pari ad euro 33.000. Nella sentenza il Tar
Lazio ha stabilito che il rispetto delle regole di evidenza
pubblica, ivi compresa l’adeguata pubblicizzazione della selezione,
è un regola di tipo generale che prescinde dall’importo
dell’appalto e deve essere seguita anche nel caso di appalti sotto
soglia. La decisione adottata dal Tar Lazio è suffragata da due
motivazioni giuridiche:
- in base alla normativa nazionale in materia di contabilità
pubblica, ogni attività contrattuale da parte della Pubblica
Amministrazione – o soggetto a questa equiparato – deve essere
espletata mediante il ricorso a procedure concorsuali aperte.
L’affidamento a trattativa privata costituisce un’ipotesi
eccezionale che deve essere adeguatamente motivata. Segnatamente il
ricorso alla trattativa privata è possibile solo nei casi
tassativamente elencati nella normativa nazionale in materia di
contabilità pubblica(2). Al di fuori di queste ipotesi,
l’affidamento a trattativa privata deve considerarsi
illegittimo.
- la giurisprudenza amministrativa ritiene che “anche quando un
soggetto pubblico non è direttamente tenuto all’applicazione di una
specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento comunitario (ritraibili
principalmente dagli articoli 43 e 55 del Trattato CE), nonché dei
principi generali che governano la materia dei contratti pubblici
impone all’amministrazione procedente di operare con modalità che
preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione
delle imprese, mercè l’utilizzo di procedure competitive selettive”
(Cons. Stato, sez VI, 15 novembre 2005, n. 6368).
Conclusioni
La recente sentenza del Tar Lazio costituisce un ulteriore e
decisivo orientamento in tema di procedure di affidamento degli
appalti sotto soglia. In particolare la sentenza del Tar Lazio, per
gli appalti sotto soglia, fa discendere il rispetto delle procedure
di evidenza pubblica, oltre che dai principi di stampo comunitario
– che hanno trovato una definitiva consacrazione nella recente
Comunicazione interpretativa della Commissione Europea(3)– da
argomentazioni che attengono alla normativa sulla contabilità
pubblica, definendo, in tal modo, la questione anche in base ai
principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.
1 Segnatamente, in base all’art. 28, comma 1 lett. b2) del Codice
degli appalti, “[…] i servizi della categoria b dell’allegato II A,
servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A,
le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell’allegato II B”.
2 in merito, l’art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 prevede che
“Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si
abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero
andrebbero deserte; 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è
garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è
possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) Quando
trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di
precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e
il grado di perfezione richiesti; 4) Quando si debbano prendere in
affitto locali destinati a servizi governativi; 5) Quando l'urgenza
dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non
consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 6) E in
genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali
circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le
forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento. Nei casi
previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre
alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di
approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato
quando occorra il suo preventivo avviso”.
3 In G.U.U.E. n. 179/2 dell’1 agosto 2006.
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