A partire da ieri, 1 ottobre 2006, chi assume
mano d’opera in un
cantiere edile ha l’obbligo (v. Decreto Bersani, art. 36 bis,
commi 3° e 4°) di munire tutti i lavoratori presenti in cantiere,
prescindendo dalla loro funzione, di un
tesserino
identificativo corredato di fotografia contenente le generalità
del lavoratore e i dati del datore di lavoro.
Per le imprese con meno di 10 dipendenti
il tesserino può essere
sostituito con un registro di cantiere che dovrà essere
vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio.
Con questa iniziativa il legislatore intende combattere il fenomeno
del lavoro sommerso e l’impiego nei cantieri di personale
inesperto. Attivando anche procedure che portano a una conduzione
trasparente e riconoscibile di tutto il personale impiegato nei
cantieri edili. Ciò anche nell’ottica di prevenire alcuni fenomeni
antinfortunistici grazie all’impiego di personale opportunamente
addestrato.
Questa norma viene applicata in attesa del testo unico in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori.
L’obbligo per i lavoratori di dotarsi di tesserino di
riconoscimento si estende anche ai lavoratori autonomi che
esercitano una qualche attività all’interno del cantiere. In questo
caso sarà il lavoratore autonomo stesso a provvedere personalmente
alla targhetta di riconoscimento.
Del rispetto della norma sarà responsabile il datore di lavoro, o,
in presenza di più datori di lavoro e/o lavoratori autonomi, la
committenza.
Per abituare le imprese ad applicare le nuove disposizioni in
merito all’uso del tesserino di riconoscimento, la Direzione
Provinciale del Lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile,
suggerisce alcune procedure, quali:
1. Richiedere sempre assieme ai documenti di lavoro una
foto-tessera.
2. Modificare, qualora si tratti di una società cooperativa, il
regolamento interno inserendo la foto-tessera tra i documenti di
lavoro da consegnare.
3. Consegnare la tessera al lavoratore unitamente a una informativa
circa l'obbligo di esibizione/esposizione e le relative
sanzioni.
4. Acquisire a mantenere agli atti la ricevuta del materiale da
parte dei singoli lavoratori.
5. Sostituire le tessere eventualmente deteriorate o smarrite.
6. Prevedere, nei contratti di subappalto, l'obbligo per il
fornitore di dotarsi (qualora il lavoro sia svolto da Lui stesso) e
di dotare i propri dipendenti della tessera.
7. Aggiornare, qualora sia stato redatto, il regolamento aziendale
per la contestazione delle infrazioni disciplinari (ex art. 7 della
legge n. 300/1970), con la sanzione per la mancata esposizione del
"badge".
Ricordiamo, altresì, che i responsabili che omettono di munire i
propri dipendenti della tessera di riconoscimento, o in
alternativa, di tenere aggiornato il nuovo registro di cantiere,
sono puniti con una sanzione amministrativa variabile da 100 a 500
euro per lavoratore.
Con specifico riguardo all’obbligo del cartellino sancito dal
citato articolo 36-bis, comma 3 della legge 248/2006 di conversione
del decreto legge n. 226/2006, il Ministero del lavoro ha
condiviso, sia pure in via informale, l’interpretazione secondo cui
l’obbligo di esposizione di tale documento debba essere inteso come
immediata disponibilità del cartellino stesso e, quindi, la
necessità che il cartellino debba essere tenuto dal lavoratore,
anche se non esposto, ed esibito contestualmente alla
richiesta.
Precisiamo, per ultimo, che il Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale è orientato nel senso che per il personale
addetto agli autotrasporti e alle forniture - ad eccezione
ovviamente dell’ipotesi della posa in opera - appartenente a ditte
estranee a quelle operanti all’interno del cantiere edile, non viga
l’obbligo del cartellino né, pertanto, quello del registro
giornaliero.
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