Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con
circolare n. 29 del 28 settembre 2006, della Direzione
generale per l'attività ispettiva ha emanato
direttive in
riferimento all’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223/2006
(Decreto “Bersani”) convertito con legge n. 248/2006.
Il Ministero, all’interno della circolare ha trattato i seguenti
argomenti:
- provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere;
- tessera di riconoscimento o registro;
- comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro;
- maxisanzione per il lavoro "nero".
Per quanto concerne la sospensione dei lavori nel cantiere,
la circolare chiarisce l'ambito di applicazione della disposizione
che sembra coincidere con le imprese che svolgono le attività
descritte dall'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nel quale sono
ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente
come imprese edili sia imprese non edili che operano comunque
nell'ambito delle realtà di cantiere.
Relativamente al
calcolo della percentuale del personale "in
nero" va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va
rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa
operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo (e non già
complessivamente in forza all'azienda) risultanti dalle "scritture
o da altra documentazione obbligatoria" come sopra chiarito. A
titolo esemplificativo si consideri l'ipotesi di un'impresa con 30
dipendenti in forza che occupa in un cantiere, al momento
dell'accesso ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non iscritti sul
libro matricola. Detta impresa potrà essere destinataria del
provvedimento di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari –
rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori
irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) –
rappresentano oltre il 40% della totalità della manodopera e,
quindi, ben al di sopra della percentuale massima del 20% prevista
dall’articolo 36-bis della citata legge n. 248/2006.
Per quanto concerne, invece, il
tesserino di riconoscimento
previsto dal comma 3 dell’articolo 36-bis della legge n. 248/2006,
la circolare precisa che il campo di applicazione della previsione
va individuato con riferimento, così come nel caso di sospensione,
a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I
del D.Lgs. 494/1996.
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata
identificazione e riconoscibilità del personale operante in
cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara
evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo
ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire
l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato
e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo
leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La
tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale
dell'impresa datrice di lavoro.
In riferimento, poi, alla
comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro, prevista al comma 6 del
citato articolo 36-bis, con la circolare viene stabilito che "nei
casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i
datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello
di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione
avente data certa".
Quanto alla modalità di comunicazione dell'assunzione, che deve
risultare da documentazione "avente data certa", si deve ritenere
che tale circostanza sia desumibile, oltre che dalla tradizionale
raccomandata a/r, anche da comunicazioni telematiche (fax ovvero
posta elettronica certificata). Occorre precisare che, in caso di
instaurazione di rapporti di lavoro in un giorno immediatamente
successivo a una giornata festiva, l'adempimento in questione potrà
essere effettuato anche nella stessa giornata festiva, stante il
tenore letterale della previsione normativa e considerata la
possibilità di avvalersi di strumenti telematici (fax e posta
elettronica certificata).
Per ultimo, nella circolare vengono evidenziate le
maxisanzioni
per il lavoro “nero” e viene precisato, così come previsto dal
comma 7 del citato articolo 36-bis che "ferma restando
l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in
vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione
amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
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