Ieri
1 ottobre sono
entrate in vigore diverse novità
legislative, introdotte dal decreto-legge n. 243/2006 (Decreto
“Bersani”) convertito nella legge n. 248/2006 e che interessano il
settore edile ed i professionisti
Tali novità si aggiungono a quelle entrate in vigore
precedentemente nei mesi di agosto e di settembre e relative alla
comunicazione anticipata dell’instaurazione dei rapporti di lavoro.
Tali novità entrate in vigore l’1 ottobre, sono:
- la tessera di riconoscimento nei cantieri edili prevista
all’articolo 36-bis, comma 3 della legge n. 248/2006;
- le modifiche dell’aliquota IVA e della detrazione Irpef nelle
ristrutturazioni edilizie previste dall’articolo 35, commai 35-ter
e 35-quater della citata legge;
- i versamenti fiscali on-line previsti dall’articolo 37, comma
49 della citata legge.
Per quanto concerne la
tessera di riconoscimento nei cantieri
edili nell’articolo 36-bis, comma 3 viene precisato che
nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
Così come previsto, poi, al comma 4 dello stesso articolo i datori
di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all’obbligo del tesserino mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidinato dalla Direzione provinciale del
Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo del lavoro,
degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è intervenuto
sull’argomento, con la circolare n. 29 del 28 settembre 2006
oggetto di un’altra news di oggi 2 ottobre.
Cambiano dall’1 ottobre le regole delle
detrazioni Irpef per
gli
interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione
degli edifici.
Le modifiche sono contenute nei commi 19, 20, 35-ter e 35-quater
dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006convertito in legge
n. 248/2006.
La detrazione Irpef, che con la legge finanziaria del dicembre 2006
era stata aumentata al 41% torna al 36% e, quindi, coloro che
dovranno usufruire di tali detrazione nella presentazione
dell’Unico 2007, relativo ai redditi prodotti nell’anno 2006,
dovranno separare le spese sostenute sino al 30 settembre 2006 da
quelle sostenute successivamente ma l’IVA passa dal 20% al 10% con
la precisazione che mentre la riduzione del bonus interessa tutti
gli interventi, la riduzione di aliquota IVA interessa soltanto le
manutenzioni.
Ulteriore novità è quella che, indipendentemente dal numero di
comunicazioni inviate al Centro di Servizio di Pescara dai soggetti
interessati a sostenere le spese di recupero, per ogni abitazione
verrà definito un limite di spesa di 48.000 euro.
Per ultimo, in riferimento ai
versamenti on-line previsti
all’articolo 37, comma 49, dall’1 ottobre i titolari di partita Iva
sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di
pagamento telematico delle imposte e dei contributi.
Sia i Professionisti che le imprese, titolari di partita IVA,
quindi, sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei
contributi in via telematica:
- direttamente, dopo essersi muniti di codice pin e di password,
utilizzando il modello F24 on-line(sito Internet)
- tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il
modello F24 cumulativo (Entratel)
- mediante l'home banking (Cbi - Corporate Banking
Interbancario), utilizzando il modello F24.”.
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