Nuovo Regolamento e SOA: validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio

20/06/2011

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha pubblicato il comunicato del Presidente del 10 giugno 2011, i cui fornisce alle SOA e alle stazioni appaltanti alcune indicazioni in merito al rilascio della validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 (nuovo Regolamento attuativo) come modificato dal D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo, in attesa di conversione in legge).

Il comunicato precisa che le interpretazioni fornite riguardano l'attuale versione dell'art. 357 del nuovo Regolamento attuativo (Norme transitorie) alla luce del Decreto Sviluppo, fatte salve chiaramente le modifiche dell'ultima ora che potrebbero essere apportate in sede di conversione del decreto legge. In particolare, l'art. 357 introduce una complessa disciplina transitoria in materia di sistema di qualificazione delle imprese dall'8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento) al 6 giugno 2012. Il comunicato del Presidente dell'Autorità intende fornire delle indicazioni in merito alla validità delle attestazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  • modalità di rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio;
  • dimostrazione dei requisiti correlati alle categorie OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2, di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000, ai fini della partecipazione alle gare nel periodo transitorio;
  • predisposizione dei bandi nel periodo transitorio.

Per quanto concerne il primo punto, l'Autorità ha specificato che, valendo il principio "tempus regit actum", ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data di entrata in vigore del Regolamento (8 giugno 2011) si applica la disciplina regolamentare prevista dal D.P.R. n. 34/2000. Di conseguenza, i contratti per variazioni minime, per verifica triennale, per integrazioni di categorie/classifiche e per rinnovo dell'attestazione, sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto.

Ciò premesso, nel periodo transitorio (08/06/2011 - 06/06/2012) e per alcune categorie ("non variate") anche oltre, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare:
  • le attestazioni rilasciate sulla base del D.P.R. n. 34/2000;
  • quelle emesse ai sensi del nuovo Regolamento.

Al fine di evitare equivoci, e quindi anche possibili ricorsi e lungaggini, l'Autorità metterà a disposizione delle SOA due modelli di attestazione:
  • il modello attualmente utilizzato (ex D.P.R. n. 34/2000);
  • un nuovo modello in cui sarà esplicitato il riferimento al nuovo Regolamento.

In questo modo, per ciascuna impresa qualificata, nel Casellario informatico saranno visualizzate in maniera distinta le relative attestazioni, così come nell'elenco "storico" delle attestazioni, attraverso la specificazione della norma di riferimento. Le stazioni appaltanti saranno messe nelle condizioni di capire se l'attestazione esibita dall'impresa partecipante si riferisca alle categorie di cui all'allegato "A" del D.P.R. n. 34/2000 o alle categorie di cui all'allegato "A" del nuovo Regolamento.

Al termine del periodo transitorio, ossia dal 7 giugno 2012, in virtù dell'automatismo previsto dall'art. 357, comma 12, del nuovo Regolamento, gli importi di classifica contenuti nelle attestazioni rilasciate sulla base di contratti stipulati prima dell'8 giugno 2011 si intendono sostituiti, in via automatica, dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5, del Regolamento. Resta inteso che, anche durante il periodo transitorio, le SOA, ai fini del rilascio di nuove attestazioni in regime di Regolamento, devono valutare il possesso dei requisiti rispetto ai nuovi limiti di importo e rilasciano, su richiesta delle imprese, le attestazioni anche con riferimento alle nuove classifiche III-bis e IV-bis.



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