Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2007 è stato
pubblicato il decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante
“Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in
favore di particolari categorie sociali”.
In particolare, sono stati stabiliti sia i requisiti che deve
possedere il beneficiario per poter ricorrere alla sospensione, sia
gli aspetti che riguardano il decadimento di tale sospensione.
Il comma 1 dell’art. 1 stabilisce che sino al 30 giugno del 2007
saranno sospese le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei
confronti dei seguenti:
- conduttori con reddito annuo inferiore a € 27.000,00;
- conduttori che siano o abbiamo a proprio carico persone sopra i
70 anni di età, figli a carico, malati terminali o portatori di
handicap con invalidità superiore al 66%.
La sospensione della procedura di sfratto può essere richiesta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
giudice procedente e al locatore (comma 4, art. 4 decreto legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 148),
l’avviso di ricevimento potrà essere esibito all’ufficiale
giudiziario procedente.
Di contro, la sussistenza dei requisiti potrà essere contestata dal
locatore mediante ricorso, notificato al conduttore, il giudice
dell’esecuzione procederà con le modalità di cui all’art. 11, commi
5 e 6, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione con
provvedimento da emanarsi entro 8 giorni dalla data di
presentazione del ricorso.
Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce sino al 30 giugno 2008 la
sospensione degli sfratti per i conduttori di immobili cocessi in
locazione da (come indicato dall’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996 e dall’art. 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, modificata dall’art. 43, comma 18, della
legge 23 dicembre 2000,0n. 388):
- enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e
assistenza;
- compagnie assicurative;
- istituti bancari;
- società il cui oggetto sociale comprenda la gestione di
patrimoni immobiliari e soggetti fisici o giuridici detentori di
oltre 100 unità immobiliari ad uso abitativo, anche se su tutto il
territorio nazionale.
Il Decreto Legge stabilisce, inoltre, i criteri per cui scatterà la
decadenza del beneficio di sospensione, vale a dire:
- (artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392) se il
conduttore non provvederà al pagamento del canone decorsi 20 giorni
dalla data di scadenza, ovvero il mancato pagamento, nel termine
previsto, nel termine previsto degli oneri accessori quando
l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone
(tale morosità può essere sanata in sede giudiziale per non più di
3 volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima
udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli
oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli
interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede
dal giudice);
- se il comune non provvederà a predisporre di concerto con la
regione un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata e
agevolata. indicando i fabbisogno di alloggi sulla base degli
elenchi dei nominativi dei conduttori e le risorse finanziarie
stanziate dal comune o dalle regione, da inviare ai Ministeri delle
Infrastrutture e della Solidarietà sociale;
- se il locatore dimostra di trovarsi nelle stesse condizioni
richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni
di necessità sopraggiunta dell’abitazione.
Notevoli perplessità suscitano alcuni aspetti del decreto:
1. la necessità di introdurre garanzie per il mantenimento di
inquilini a forte disagio sociale, impedendo di dover ricorrere a
successivi provvedimenti tampone;
2. la necessità di far fronte alle esigenze di alloggio per le
fasce di immigrazione;
3. l’esigenza di dare maggiore chiarezza alle procedure per la
redazione del programma pluriennale di edilizia;
4. infine, ma di pari importanza, di dare chiarezza alla
definizione di “comune limitrofo” indicato nell’art. 1 del presente
decreto.
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