Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
Giuseppe Brienza ha reso noto
ieri 27 giugno il
comunicato 24 giugno 2011 avente per
oggetto: "Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie
prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e,
in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco
di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha
novellato la legge 5 marzo 1990 n. 46. "
Nel comunicato viene chiarito che le Società Organismi di
attestazione (SOA) non possono condizionare il rilascio delle
attestazioni al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008 n. 37 e che le stazioni appaltanti non possono
impedire la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese carenti
dei medesimi requisiti.
L'Autorità precisa nel comunicato che, alla luce delle novità
introdotte dal citato decreto ministeriale n. 37/2008, sembrano
"datati " i seguenti atti rispetto alla evoluzione normativa
sull'argomento:
- determinazione 13 dicembre 2000 n. 56 recante: "Chiarimenti in
merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di
attestazione) nella loro attività di attestazione della
qualificazione" ;
- deliberazione 17/04/2002, n. 108 recante: "Certificato di
abilitazione legge n. 46/1990",
e che le disposizioni sulla sicurezza degli impianti all'interno
degli edifici contenute nel citato decreto ministeriale n. 37/2008
costituiscono un riordino mirato a razionalizzare, coordinare ed
integrare la precedente disciplina primaria e secondaria,
mantenendo sostanzialmente i principi della precedente
impostazione.
L'
Autorità conclude il proprio comunicato precisando che, in
riforma a quanto indicato negli atti precedentemente indicati, né
le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare,
rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle
categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle
gare d'appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti
all'interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 da parte delle imprese da
qualificare/concorrenti.
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