L’Agenzia delle Entrate interviene sul problema del passaggio dal
modello cartaceo all’F24 telematico con la circolare n. 30 del
29/09/2006 in cui, però, non affronta alcuni aspetti che
preoccupano gli operatori professionali che devono conciliare il
nuovo obbligo con i vincoli e gli adempimenti imposti dalle norme
antiriciclaggio e da quelle sulla protezione dei dati
personali.
Ricordiamo che con l'articolo 37, comma 49 del decreto legge 4
luglio, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 viene
stabilito che, dall’1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi
di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale
obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con
modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali,
delle banche o dei concessionari della riscossione.
La norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali
versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente
disponibili all'amministrazione finanziaria a vantaggio degli
stessi contribuenti.
I soggetti titolari di partita IVA che devono effettuare i
versamenti precedentemente indicati in via telematica possono
farlo:
- a) direttamente
1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da
utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni,
2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di
Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking
(CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei
servizi telematici dell'Agenzia;
- b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel
1. che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia
delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n.
322/98, art. 3, comma 3, - ed utilizzano il software F24 cumulativo
disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel;
2. che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti
dalle banche e da Poste Italiane.
I soggetti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici
dell'Agenzia devono essere titolari di un conto corrente presso una
banca convenzionata con l'Agenzia - l'elenco è reperibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it - o presso Poste Italiane.
E' opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento
F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un
conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con
abilitazione ad operare con firma disgiunta.
Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking
valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane.
Si precisa, per ultimo, che ai contribuenti già titolari di conti
correnti non è in alcun modo richiesta l'apertura di appositi conti
correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche
(circolare ABI SP/004861 del 26 settembre 2006).
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