Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
Carmelo
Aronica, con un provvedimento del 28 giugno scorso, ha
impugnato alcuni articoli della legge approvata il 21 giugno
dall'Assemblea regionale siciliana recante il recepimento del
Codice dei contratti e del Regolamento di attuazione dello
stesso.
Sono stati impugnati, nel dettaglio, gli articoli 11 e 15 relativi
rispettivamente alle
opere edilizie di modeste dimensioni ed
alla
qualificazione nella loro interezza mentre è stato
impugnato, parzialmente, l'articolo 14 relativo ai
Concorsi di
idee.
Nel dettaglio, il Commissario dello Stato ha impugnato
l'
articolo 11 reativo alle opere edilizie di modeste
dimensioni in quanto con lo stesso la Regione siciliana
interviene in un ambito escluso alla propria competenza giacchè
fornisce un'interpretazione della norma statale relativa alla
determinazione delle competenze dei geometri, per altro difforme
dlla consolidatasi giurisprudenza formatasi sull'argomento;
l'articolo 11, nella sua interezza viene, quindi, censurato per
violazione dell'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2006 e
dell'articolo 16 del R.D. n. 274/1929 in relazione ai limiti
imposti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione e
dell'articolo 17 dello Statuto speciale.
L'
articolo 15 relativo alla
qualificazione per i lavori
di importo pari o inferiore a 150.000 euro, riproponeva, nella
sua interezza, l'
articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 ma il Commissario dello Stato ha ritenuto che lo stesso
introduce un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di
lavori pubblici totalmente difforme da quello previsto
dall'articolo 40, comma 8 del Codice dei contratti e dall'articolo
90 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Nel dettaglio il Commissario dello Stato ha precisato che la
disposizione censurata, nel ritenere ai fini, dell'ammissione alle
gare per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro,
sufficiente la sola iscrizione degli operatori economici da almeno
un biennio ad albi, configura un sistema di qualificazione
regionale a sè stante che invade la sfera di competenza esclusiva
del legislatore statale, già esercitata con il D.Lgs. n. 163/2006,
le cui norme sono inderogabili anche per le Regioni a Statuto
Speciale, così come acclarato dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 411/2008 nel caso analogo della legge della Regione
Sardegna n.5 del 2007.
Per i motivi suesposti, il Commissario dello Stato ha impugnato
l'articolo in argomento per violazione dell'articolo 117, comma 2,
lettera e) della Costituzione e dell'articolo 14 della Statuto
speciale.
Per ultimo sono stati impugnati, anche il
comma 2 lettera a)
limitatamente al commi 4, primo ed ultimo periodo ed al comma 6
dell'articolo 14.
Il Commissario dello Stato ha evidenziato che il secondo comma
dell'articolo 14, nel recepire con sostanziali modifiche quanto
previsto dal legislatore statale in tema di concorsi di idee dai
commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 del Codice dei contratti,
delinea una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento
autonoma e difforme da quella nazionale, cui avrebbe dovuto
adeguarsi, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, comma 2
lett. e) della Costituzione e con l'articolo 14 dello Statuto
Speciale.
Non sappiamo cosa deciderà il Governo regionale ma crediamo che la
soluzione più rapida, per rendere operativa la legge già approvata,
sia quella di pubblicarla sulla Gazzetta ufficiale senza gli
articoli oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello
Stato.
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