Emilia-Romagna: Nuovo prezzario difesa del suolo, indagini geognostiche e rilievi

04/07/2011

Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 28 giugno scorso è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale 13 giugno 2010 recante "Aggiornamento elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifi ca, indagini geognostiche, rilievi topografi ci e sicurezza - Annualità 2011".
Il nuovo elenco prezzi sostituisce il precedente approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 749.

Le voci e i costi riportati nel nuovo elenco prezzi devono essere adottati nella progettazione dei lavori e servizi in materia di difesa del suolo, di bonifica e della costa, di competenza della Regione Emilia-Romagna da realizzarsi a cura dei Servizi Tecnici di Bacino o dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22 e sono soggetti all'offerta di gara con le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Nei prezzi sono comprese le quote per spese generali (15%) ed utili dell'impresa (10%), nonché il compenso per l'impianto, per la manutenzione e per l'illuminazione dei cantieri, per forniture e lavorazioni, sfridi, per spese provvisionali e per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle diverse categorie di lavoro applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di qualità, in modo che il lavoro o il servizio risultino compiuti a perfetta regola d'arte.
Nei prezzi non sono ricompresi gli oneri relativi alla sicurezza in adempimento alla vigente normativa, ma per la loro definizione e stima è stata predisposta un'apposita sezione del prezzario nella quale sono elencati sia gli oneri, direttamente connessi con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera, sia gli oneri che rappresentano specifiche misure di sicurezza non strumentali all'esecuzione delle singole categorie d'opera.

Nelle indicazioni generali del prezzario viene precisato che, con riferimento alla sottosezione della sicurezza, inerente i dispositivi di protezione individuale (DPI), il loro inserimento nel computo degli oneri di sicurezza non ribassabili, dovrà avvenire esclusivamente per quei DPI che verranno usati per e durante le lavorazioni interferenti come pianificato nel "piano di sicurezza e di coordinamento", in quanto l'utilizzo di DPI in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa esecutrice (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Il progettista, in relazione alla tipologia della lavorazione, alla modalità di esecuzione e alla localizzazione dell'intervento, dovrà prevedere e computare le spese per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in accordo con l'eventuale PSC (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



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