Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 28
giugno scorso è stata pubblicata la deliberazione della giunta
regionale 13 giugno 2010 recante "Aggiornamento elenco regionale
dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo,
della costa e bonifi ca, indagini geognostiche, rilievi topografi
ci e sicurezza - Annualità 2011".
Il nuovo elenco prezzi sostituisce il precedente approvato con
deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 749.
Le voci e i costi riportati nel nuovo elenco prezzi devono essere
adottati nella progettazione dei lavori e servizi in materia di
difesa del suolo, di bonifica e della costa, di competenza della
Regione Emilia-Romagna da realizzarsi a cura dei Servizi Tecnici di
Bacino o dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della L.R.
24 marzo 2000, n. 22 e sono soggetti all'offerta di gara con le
procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente.
Nei prezzi sono comprese le quote per spese generali (15%) ed utili
dell'impresa (10%), nonché il compenso per l'impianto, per la
manutenzione e per l'illuminazione dei cantieri, per forniture e
lavorazioni, sfridi, per spese provvisionali e per tutti gli oneri
attinenti alla esecuzione delle diverse categorie di lavoro
applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di
qualità, in modo che il lavoro o il servizio risultino compiuti a
perfetta regola d'arte.
Nei prezzi non sono ricompresi gli oneri relativi alla sicurezza in
adempimento alla vigente normativa, ma per la loro definizione e
stima è stata predisposta un'apposita sezione del prezzario nella
quale sono elencati sia gli oneri, direttamente connessi con le
singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei
lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie
d'opera, sia gli oneri che rappresentano specifiche misure di
sicurezza non strumentali all'esecuzione delle singole categorie
d'opera.
Nelle indicazioni generali del prezzario viene precisato che, con
riferimento alla sottosezione della sicurezza, inerente i
dispositivi di protezione individuale (DPI), il loro inserimento
nel computo degli oneri di sicurezza non ribassabili, dovrà
avvenire esclusivamente per quei DPI che verranno usati per e
durante le lavorazioni interferenti come pianificato nel "piano di
sicurezza e di coordinamento", in quanto l'utilizzo di DPI in
assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della
singola impresa esecutrice (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Il progettista, in relazione alla tipologia della lavorazione, alla
modalità di esecuzione e alla localizzazione dell'intervento, dovrà
prevedere e computare le spese per l'esecuzione in sicurezza delle
lavorazioni in accordo con l'eventuale PSC (D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81.
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