UNA ALTA PERCENTUALE NON E’ IN REGOLA

04/10/2006

Il IV Rapporto sulla sicurezza degli edifici scolastici, presentato il 28 settembre 2006 da Cittadinanzattiva, ha fatto emergere dati molto preoccupanti circa la sicurezza e la vivibilità delle scuole in Italia. Da una analisi di 271 istituti in Italia è emerso che i mali più preoccupanti riguardano la mancanza di certificazione di agibilità e lo scarso livello di vivibilità di aule, palestre, mense e laboratori.

In particolare è emerso che 195 scuole non hanno il certificato di agibilità (il 72% dei casi!), 62 mense e 41 palestre (rispettivamente il 23% e il 15%) hanno crolli di intonaco, una scuola su quattro ha banchi e sedie rotte, pavimenti smembrati e finestre prive di serrande e imposte. Il ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, in occasione della presentazione del rapporto ha evidenziato le linee guida del Governo in materia: “I nostri figli hanno diritto ad una scuola accogliente e sicura – ha detto – è necessario un intervento sistematico”. Fioroni ha, quindi, annunciato l’intenzione di rivedere l’impianto normativo sulla sicurezza nel settore scuola, istituendo un’apposita agenzia per il monitoraggio dello stato dell’edilizia scolastica.

Allo stato attuale le norme che regolano il settore della sicurezza delle scuole sono:
  • il decreto legislativo 626/94: è il testo di recepimento della normativa europea circa la sicurezza sul lavoro e quindi anche nelle scuole;
  • il decreto ministeriale del 28 settembre 1998, n. 382: definisce le linee guida delle disposizioni per la sicurezza sul lavoro negli istituti scolastici;
  • la circolare del 29 aprile 1999, n. 119: è il testo normativo interno, mediante il quale vengono chiarite in maniera più precisa le modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro negli Istituti scolastici definendo con estrema chiarezza le competenze.
Secondo le norme in materia di sicurezza, il responsabile per l’applicazione della normativa in materia di sicurezza viene individuato nella figura del Dirigente Scolastico per gli Istituti Scolastici e nella figura dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione per le Accademie e i Conservatori. In particolare il D. Lgs. 626/94 stabilisce i principali obblighi del responsabile:
  • valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento;
  • elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi ed individuali, custodendolo agli atti;
  • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
  • designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso ("figure sensibili"), nonché la figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine, ecc.);
  • fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo 2, comma A, del D.Lgs. n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  • adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
  • assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati - personale ed alunni - in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
  • consultare il RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ovvero, in sua assenza, la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) d'istituto.
Inoltre, la normativa vigente dà risalto all’importanza di una stretta collaborazione tra l’Ente Locale e gli Istituti Scolastici, affinché venga incoraggiata la preparazione in materia di sicurezza e si cominci a ragionare nell’ottica di un miglioramento continuo, piuttosto che a singoli e sporadici avanzamenti, che oltre a minare la sicurezza dei nostri figli comportano un maggior costo di manutenzione degli impianti per attuare gli adempimenti previsti dalla legge.

Affinché la collaborazione tra Ente Locale e Istituto Scolastico avvenga in modo sano, è, comunque, necessario specificare le loro competenze.
L’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 definisce le competenze degli Enti Locali - in particolare, tutte quelle che sono attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, sono a carico dell'Ente tenuto alla loro fornitura e manutenzione, in questo caso i Dirigenti Scolastici vengono assolti dagli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94 mediante la richiesta del loro adempimento all’Ente Locale Competente (i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali).
Le procedure di natura organizzativa e gestionale come la formazione dei lavoratori, l’organizzazione dei piani di emergenza, la gestione del sistema di sicurezza, il documento di valutazione dei rischi, la nomina del medico competente sono a carico dei Dirigenti Scolastici (è previsto che il Dirigente Scolastico possa avvalersi della collaborazione degli esperti degli Enti Locali tenuti alla fornitura degli immobili, oppure degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori).
Nelle scuole con meno di 200 lavoratori, il Dirigente Scolastico può assumere la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (fermo restando che anche in questo caso può essere assunto un esperto (può essere individuato all’interno dell’unità scolastica, in possesso dei requisiti necessari).
E’ possibile che un gruppo formato da più Istituti possa avvalersi di un unico esperto esterno.
All’interno dell’Istituto deve essere eletto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) che rappresenta l’anello di congiunzione tra i lavoratori e il Dirigente Scolastico ed ha il compito di segnalare situazioni di rischio all’interno dell’Istituto e collaborare per determinare le possibili soluzioni.

In allegato è riportato uno schema che indica la tipologia di documentazione necessaria e se questa è di competenza della scuola o dell’Ente.

A cura di Gianluca Oreto


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