Con Deliberazione n. 51, Adunanza del 18 maggio 2011, l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
formiture ha affermato che deve escludersi la praticabilità dello
schema dell'in house providing nel settore dei lavori pubblici.
L'istituto suddetto, operando in deroga ai principi generali, che
prevedono il ricorso al mercato attraverso procedure di evidenza
pubblica, è, infatti, insuscettibile di applicazione estensiva e
può essere impiegato unicamente ai fini dell'autoproduzione di beni
e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento alla fattispecie portata all'attenzione
dell'Autorità è stata, inoltre, approfondita la questione del
"controllo analogo", che si configura come presupposto essenziale
per l'affidamento in house.
In particolare, il "controllo analogo" deve concretizzarsi come una
"relazione di subordinazione gerarchica" tra l'ente pubblico
affidante e gli organi societari. Affinchè ciò si verifichi, l'ente
pubblico affidante deve esercitare poteri di ingerenza e di
condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario,
caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della
governance della società rispetto alla maggioranza azionaria.
Deve, pertanto, escludersi che tale rapporto possa riscontrarsi
nell'istituzione in seno al Consiglio comunale di un comitato
preposto al "controllo analogo" al quale non siano riconosciuti
poteri di gestione diretta, ma di sola verifica.
La Deliberazione viene incontro alle necessità espresse dell'Ance,
che ha in più occasioni denunciato il restringimento del mercato
degli appalti pubblici, causato dall'aumento dei lavori affidati
attraverso l'istituto dell'in house providing.
Fonte: www.ance.it
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