È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio scorso lo
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva
2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, con il quale vengono
introdotte due nuove fattispecie di reato e soprattutto viene
estesa la responsabilità anche ad una serie di reati
ambientali.
Lo schema di decreto recepisce molte delle osservazioni avanzate
dall'Ance e dall'intero sistema confindustriale nell'ambito
dell'esame presso le competenti commissioni parlamentari della
Camera e del Senato della Repubblica.
Nel provvedimento sono state opportunamente inserite, accogliendo
le indicazioni di ANCE e Confindustria, anche alcune disposizioni
sul Sistri: è stato, infatti, previsto per un periodo transitorio
un regime di responsabilità attenuato per le violazioni connesse al
sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché alcune misure volte a
mitigare il sistema sanzionatorio ordinario.
Viene, inoltre, stabilito che non sono tenuti - e lo si sottolinea
- alla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1
dell'art. 190 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) gli enti e
le imprese che ai sensi dell'art. 212 comma 8 raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184
comma 3, lett. b) del Codice stesso, ossia i rifiuti derivanti
dall'attività di demolizione e costruzione.
Questa disposizione, frutto di una forte azione associativa,
esclude espressamente dall'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico le imprese edili che decidono di trasportare con
propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti.
Al riguardo, si ricorda che questo obbligo era stato introdotto dal
D.Lgs. 205/2010 nel caso in cui le imprese decidessero di non
aderire su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti
e sarebbe dovuto diventare operativo a decorrere dal 2 settembre
2011 (vedi news Ance n. 958 del 10 giugno 2011).
Il decreto dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei
prossimi giorni: visti i riflessi per il settore si auspica che i
necessari passaggi procedurali (registrazione Corte dei conti etc.)
avvengano in tempi utili per consentire l'entrata in vigore del
provvedimento prima della citata data del 2 settembre 2011.
Fonte: ANCE
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