Il Decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 4
Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, interviene sul
subappalto con l’articolo 35 e precisamente con i commi dal
5 al 6-ter.
Per quanto concerne il problema legato all’IVA nel subappalto, la
nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel
settore edile dai subappaltatori il meccanismo del cosiddetto
“
reverse charge”, rendendo l’appaltatore debitore
dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto
passivo nel territorio dello Stato. In verità, nel comma 6 era
precisato che
l'efficacia della disposizione è subordinata
all'autorizzazione in deroga alla sesta direttiva comunitaria
(direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) da parte
degli organismi comunitari preposti; essa si applicherà, quindi,
alle prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione.
Il
Dipartimento per le Politiche Fiscali e l’Agenzia delle
entrate, con un
comunicato congiunto del nel ricordare
che l’articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, ha introdotto il meccanismo del cosiddetto “reverse charge”
per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di
imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili, hanno precisato che, anche se il comma 6 dello stesso
articolo 35 aveva subordinato l’efficacia dell’innovazione a una
specifica autorizzazione comunitaria, questa autorizzazione non è
più necessaria dopo la direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006,
entrata in vigore il 13 agosto 2006, poiché è consentita agli Stati
membri la possibilità di designare come debitore il soggetto
passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni
di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni
concernenti la soggettività d’imposta.
Pertanto, poiché la disposizione dell’articolo 35, comma 5, del
decreto legge 223/06 è diventata applicabile automaticamente, i
soggetti IVA interessati dallo speciale meccanismo del “reverse
charge”
sono tenuti ad applicarlo alle operazioni effettuate a
partire dal 12 ottobre 2006, secondo i termini previsti in via
generale dallo Statuto dei contribuenti.
Ricordiamo, quindi, che le
prestazioni rese dal
subappaltatore verranno, quindi,
fatturate senza addebito
d'imposta e integrate con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta da parte dell'appaltatore, che sarà altresì tenuto
ad annotare le stesse sia nel registro delle fatture di cui
all’articolo 23, sia nel registro degli acquisti di cui
all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.
Il meccanismo dell’inversione contabile si applicherà anche agli
eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal
subappaltatore.
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