Dall'Agenzia delle entrate la Guida relativa alle agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico aggiornata al mese di
luglio.
I contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per
interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di
una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione
d'imposta.
Negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte
modificata ed i cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle
procedure da seguire per avvalersi correttamente delle
agevolazioni.
Per esempio:
- è stato introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione
all'Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un
periodo d'imposta);
- è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere
ripartita la detrazione;
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della
trasmittanza termica.
Nella guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si
può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per
ottenerlo.
In sintesi:
- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari
al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a
seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali
previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi
riconosciuti dalla Comunità Europea;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di
inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono
effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico
bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece
esonerati da tale obbligo);
- è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione
energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di
climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli
solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal
contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le
Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che
effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del
decreto legge n. 98/2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta
dal 10 al 4%;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire
la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni
2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
Fonte:
www.agenzia.entrate.it
© Riproduzione riservata