PER LE PARTI SOSPESE VIGE LA LEGGE 109/1994

11/10/2006

Sul problema legato all’applicabilità di alcune norme della legge n. 109/1994 abrogate dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, successivamente alla sospensione di alcune norme del Codice stesso intervenute con il decreto-legge n. 173/2006 convertito nella legge n. 228/006, interviene l’Associazione nazionale comuni italiani con una nota di chiarimento in cui viene precisato che per le parti sospese del Codice si applica la vecchia disciplina di cui alla legge n. 109/1994.

Nella nota stessa viene precisata la legittimità che la legge di conversione del decreto-legge n. 173 (milleproroghe) richiami in vigore delle norme abrogate in modo solo apparentemente definitivo dal Codice appalti, perché espressamente”il legislatore ha fatto divenire nuovamente applicabili alcune disposizioni della legge Merloni”.
Tutte le volte che ”il Codice appalti rimanda a norme sospese dalla legge di conversione del “milleproroghe”, le stazioni appaltanti dovranno intendere il rinvio come se si riferisse alla corrispondente disposizione della legge 109/94”, cioé della stessa Merloni abrogata dal Codice.

L’Anci, con questa nota esplicativa spera che si possa uscire dall’incertezza e, quindi, dal rischio di contenziosi sulle norme da applicare negli appalti pubblici.
L’intervento dell’ance scaturisce per il problema qui di seguito rappresentato:
  • in data 1 luglio entra in vigore il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2000 e dallo stesso viene abrogata, con l’articolo 256, la legge n. 109/1994 (Merloni)
  • in data 13 luglio entra in vigore la legge di conversione del decreto-legge n. 173 (legge n. 228/2006) che sospende sino all’1 febbraio 2007 alcune norme del Codice dei contratti ed in particolare, tra gli altri l’appalto integrato per i settori ordinari, la trattativa privata, le centrali di committenza ed il dialogo competitivo.
Dall’intreccio delle due norme citate nei precedenti punti scaturisce un possibile vuoto normativo, che secondo l’interpretazione più severa si estende per sette mesi e cioé fino all’1 febbraio 2007 (data in cui cessa l’effetto delle “sospensioni” determinate dalla legge n. 228/2006).
Si tratta di un problema ad alto rischio di contenzioso, perché tocca aspetti cruciali dell’appalto.
D’altra parte il Codice dei contratti era intervento anche per accogliere, sulle questioni sospese con la legge n. 228/2206, le direttive europee 2004/18/CE e 2004/17/CE, introducendo però alcune regole che l’attuale Governo, differentemente dal precedente, ritiene pericolose per la trasparenza del mercato.

Con la proroga, il nuovo esecutivo tenta di guadagnare il tempo necessario affinché lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. n. 163/2006 presentato dal Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, prima di essere approvato in via definitiva, possa ricevere il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali e delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato.

A cura di Paolo Oreto


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