Nonostante i recenti segnali di distensione da parte delle
professioni tecniche (ricordiamo la lettera inviata dal Presidente
degli Architetti indirizzata ai Presidenti degli ingegneri,
geologi, agronomi e forestali, geometri, agrotecnici, periti e per
conoscenza al Presidente del CUP, Marina Calderone -
leggi news), il tema delle competenze
professionali non trova pace con un susseguirsi di sentenze di
primo, secondo e terzo grado, spesso in disaccordo tra di loro.
L'ultima in ordine temporale arriva dalla Suprema Corte di
Cassazione che con la sentenza n. 18038 del 7 giugno 2011 torna
prepotentemente sull'argomento sostenendo l'esclusione del compenso
professionale nel caso in cui l'esercizio dell'attività preveda
l'iscrizione ad un albo o ad un elenco per il pagamento del
compenso al professionista non iscritto.
I giudici della Suprema Corte arrivano a questa conclusione in
conformità allo stesso orientamento della Cassazione per il quale
ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 la
competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in
cemento armato è ammessa solo relativamente ad opere con
destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di
calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per
l'incolumità delle persone. Mentre per le costruzioni civili in
cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai
sensi dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e
architetti iscritti all'albo professionale relativo.
La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che le leggi 5 novembre
1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64 non modificano la disciplina
del R.D. n. 274/1929 e che a rendere legittimo un progetto redatto
da un geometra non è rilevante che esso sia controfirmato o vistato
da un ingegnere o che un ingegnere esegua i calcoli del cemento
armato e diriga le relative opere, in quanto è il professionista
competente che deve essere titolare della progettazione e assumere
le relative responsabilità.
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