TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL NUOVO DLGS

17/10/2006

Giro di vite per le terre e rocce da scavo nello schema di decreto legislativo correttivo del Codice dell’ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre scorso.
Nel decreto correttivo viene stabilito che per le terre e rocce da scavo il loro reimpiego è condizionato alla “certezza dell’utilizzo” che deve essere attestata dal progetto.

L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha espresso una valutazione fortemente critica nei confronti del provvedimento perché, se non interverranno modifiche, rischia di introdurre forti limitazioni nell’attività delle imprese senza nessun effettivo beneficio in termini ambientali, ma anzi farà crescere, soprattutto nel breve termine, l’incertezza interpretativa e la necessità di ricorrere all’apertura di nuove cave per inerti.
In particolare le critiche dell’ANCE, relative agli aspetti che coinvolgono il settore sono relativi:
  • all’abolizione dell’esclusione dalla normativa dei materiali litoidi estratti a seguito di interventi di manutenzione fluviale;
  • alla riduzione del deposito temporaneo a 20 mc/max per i rifiuti speciali non pericolosi (attualmente 3 mesi senza quantitativo);
  • alla modifica della gestione delle rocce e terre da scavo con restrizioni d`uso e maggiori oneri amministrativi e tecnici per le imprese, nonché criteri di analisi da definire;
  • all’iscrizione obbligatoria all’Albo gestori ambientali, senza alcuna facilitazione (quindi necessità del direttore tecnico, perizia dei veicoli, garanzie finanziarie), per il trasporto di propri rifiuti;
  • alla soppressione dei criteri per l’analisi di rischio per i siti soggetti a bonifica.
Sul provvedimento, che è stato approvato in via preliminare, il Governo acquisirà il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari in duplice lettura ed è pronto a introdurre le modifiche che da quei pareri si rendessero necessari

A cura di Gianluca Oreto


© Riproduzione riservata